Sentenza 427/2000 (ECLI:IT:COST:2000:427)
Massima numero 25744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  09/10/2000;  Decisione del  09/10/2000
Deposito del 18/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Massime associate alla pronuncia:  25741  25742  25743


Titolo
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca automatica del provvedimento nei confronti di chi sia sottoposto alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio - Innovazione priva di base legale, in contrasto con la delega legislativa al governo - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento delle restanti censure.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera b), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte relativa alla previsione della revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Va, infatti, osservato che la legge 13 giugno 1991, n. 190, con la quale il Governo e' stato delegato ad emanare il nuovo codice della strada, specificamente con riguardo alla disciplina concernente la revoca della patente (v. art. 2, comma 1, lettera t), della legge n. 190 cit.) consente esclusivamente il "riesame" della previgente normativa senza la predisposizione di principi e criteri che giustifichino un intervento normativo di tipo innovativo. Conseguentemente, poiche' nel codice della strada abrogato la revoca obbligatoria della patente di guida era prevista soltanto per le misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge n. 1423 del 1956 (cioe' la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno) e non anche per il foglio di via obbligatorio disciplinato dall'art. 2 della citata legge n. 1423 del 1956, l'estensione della revoca a quest'ultima ipotesi, operata dal nuovo codice della strada, costituisce un'innovazione restrittiva non consentita perche' priva di base nella legge di delegazione. - sent. n. 354 del 1998 ove si e' affermato, con riferimento alla legge di delega n. 190 del 1991, che gli interventi di tipo innovativo della normativa delegata richiedono la predisposizione, da parte del legislatore delegante, di principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere le nuove scelte discrezionali dell'esecutivo. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  13/06/1991  n. 190  art. 1    co. 1