Ordinanza 428/2000 (ECLI:IT:COST:2000:428)
Massima numero 25745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 18/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Massime associate alla pronuncia:
25746
Titolo
Giudice 'a quo' - Mancata affermazione della propria giurisdizione - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.
Giudice 'a quo' - Mancata affermazione della propria giurisdizione - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.
Testo
Nel giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218, va rigettata l'eccezione di inammissibilita', sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per asserita non affermazione, da parte del giudice 'a quo', della propria giurisdizione, poiche' risulta dall'ordinanza di rimessione la sussistenza di elementi tali da radicare la giurisdizione del giudice stesso. A.M.M.
Nel giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218, va rigettata l'eccezione di inammissibilita', sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per asserita non affermazione, da parte del giudice 'a quo', della propria giurisdizione, poiche' risulta dall'ordinanza di rimessione la sussistenza di elementi tali da radicare la giurisdizione del giudice stesso. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte