Ordinanza 428/2000 (ECLI:IT:COST:2000:428)
Massima numero 25745
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  09/10/2000;  Decisione del  09/10/2000
Deposito del 18/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Massime associate alla pronuncia:  25746


Titolo
Giudice 'a quo' - Mancata affermazione della propria giurisdizione - Eccezione di inammissibilità della questione - Reiezione.

Testo
Nel giudizio relativo alla questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2 della legge 31 maggio 1995, n. 218, va rigettata l'eccezione di inammissibilita', sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per asserita non affermazione, da parte del giudice 'a quo', della propria giurisdizione, poiche' risulta dall'ordinanza di rimessione la sussistenza di elementi tali da radicare la giurisdizione del giudice stesso. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte