Ordinanza 428/2000 (ECLI:IT:COST:2000:428)
Massima numero 25746
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  09/10/2000;  Decisione del  09/10/2000
Deposito del 18/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Massime associate alla pronuncia:  25745


Titolo
Competenza e giurisdizione civile - Deroghe convenzionali alla giurisdizione (a favore di giurisdizioni straniere) - Necessità di specifica approvazione per iscritto delle relative clausole - Mancata previsione - Lamentata, ingiustificata, disparità di trattamento rispetto a quanto disposto per la deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria ed asserita violazione del diritto di azione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1341, secondo comma, 1342, secondo comma, del codice civile e 4, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella parte in cui non richiede la specifica approvazione per iscritto anche delle clausole che sanciscono deroghe alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria. Costituiscono infatti discipline palesemente disomogenee, fondate su diverse 'rationes legis', le disposizioni concernenti la deroga alla competenza dell'autorita' giudiziaria, che richiedono 'ad substantiam' l'approvazione per iscritto delle relative clausole e quelle concernenti la deroga alla giurisdizione italiana, che, invece, tale forma richiedono solo "ad probationem". Infatti, mentre nel primo caso rilevano principalmente le esigenze di tutela del contraente piu' debole, nel secondo caso entrano in gioco anche esigenze di carattere internazionale, che il legislatore, nella sua discrezionalita', puo' ritenere prevalenti, quali quella di favorire una piu' libera esplicazione dell'autonomia privata nella scelta della giurisdizione. Non e' quindi configurabile, nella specie, disparita' di trattamento ne' violazione del diritto di difesa, il cui rispetto e' assicurato nell'ambito della giurisdizione prescelta, tenuto conto sia del principio di tendenziale fungibilita' delle giurisdizioni (art. 4, legge n. 218 del 1995) sia della disciplina speciale di tutela del consumatore (art. 1469-bis e ss. cod. civ., sezione 4 Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968). A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte