Sentenza 429/2000 (ECLI:IT:COST:2000:429)
Massima numero 25750
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
09/10/2000; Decisione del
09/10/2000
Deposito del 19/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Acque pubbliche e acquedotti - Servitù - Servitù per attraversamento del torrente gressan con un ponte realizzato dalla regione valle d'aosta - Richiesta di indennizzo da parte dello stato - Ricorso della regione per conflitto di attribuzione - Invasione delle attribuzioni statutariamente spettanti alla regione - Accoglimento del ricorso - Annullamento dell'atto impugnato.
Acque pubbliche e acquedotti - Servitù - Servitù per attraversamento del torrente gressan con un ponte realizzato dalla regione valle d'aosta - Richiesta di indennizzo da parte dello stato - Ricorso della regione per conflitto di attribuzione - Invasione delle attribuzioni statutariamente spettanti alla regione - Accoglimento del ricorso - Annullamento dell'atto impugnato.
Testo
Non spetta allo Stato intimare il pagamento e riscuotere l'importo degli indennizzi erariali per l'attraversamento del torrente Gressan con un ponte sito nel Comune di Gressan, in quanto - indipendentemente dall'accertamento se il torrente Gressan sia da considerare, in ragione del suo utilizzo, come appartenente al demanio regionale o, invece, come oggetto di concessione gratuita per 99 anni a favore della Regione Valle d'Aosta - la pretesa dell'amministrazione finanziaria dello Stato si configura, in entrambe le ipotesi, come atto invasivo delle attribuzioni statutariamente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per conseguenza, in accoglimento del ricorso della predetta Regione, va annullato l'atto statale di intimazione, impugnato dalla ricorrente.
Non spetta allo Stato intimare il pagamento e riscuotere l'importo degli indennizzi erariali per l'attraversamento del torrente Gressan con un ponte sito nel Comune di Gressan, in quanto - indipendentemente dall'accertamento se il torrente Gressan sia da considerare, in ragione del suo utilizzo, come appartenente al demanio regionale o, invece, come oggetto di concessione gratuita per 99 anni a favore della Regione Valle d'Aosta - la pretesa dell'amministrazione finanziaria dello Stato si configura, in entrambe le ipotesi, come atto invasivo delle attribuzioni statutariamente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per conseguenza, in accoglimento del ricorso della predetta Regione, va annullato l'atto statale di intimazione, impugnato dalla ricorrente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Valle d'Aosta
art. 5
co. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 7
Altri parametri e norme interposte