Ordinanza 432/2000 (ECLI:IT:COST:2000:432)
Massima numero 25749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
10/10/2000; Decisione del
10/10/2000
Deposito del 20/10/2000; Pubblicazione in G. U. 25/10/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Ripetizione di indebito - Ratei di rendita per malattia professionale, indebitamente erogati dall'inail - Irrepetibilità solo nel caso in cui il reddito del soggetto percettore della prestazione indebita sia stato nell'anno 1995 pari o inferiore a lire 16 milioni - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Motivazione per relationem della questione sollevata - Richiamo delle ragioni di una precedente sentenza di accoglimento - Manifesta inammissibilità della questione.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Ripetizione di indebito - Ratei di rendita per malattia professionale, indebitamente erogati dall'inail - Irrepetibilità solo nel caso in cui il reddito del soggetto percettore della prestazione indebita sia stato nell'anno 1995 pari o inferiore a lire 16 milioni - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Motivazione per relationem della questione sollevata - Richiamo delle ragioni di una precedente sentenza di accoglimento - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto, con riguardo alle "prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonche' rendite" liquidate da enti pubblici di previdenza obbligatoria per i periodi anteriori al 10 gennaio 1996, esclude la ripetibilita' delle somme indebitamente erogate solo se il soggetto assicurato sia stato percettore, per l'anno 1995, di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF di un importo pari o inferiore a lire 16 milioni, Va, infatti, osservato che il giudice rimettente ha motivato la non manifesta infondatezza della questione 'per relationem' richiamando le ragioni poste a fondamento della sentenza n. 39 del 1993 (con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), tuttavia tra la fattispecie esaminata da tale pronuncia e quella oggetto dell'ordinanza di rimessione sussistono rimarchevoli e significative differenze, sicche' il rimettente non avrebbe potuto esimersi da una autonoma e specifica motivazione in merito ai prospettati profili di conflitto tra le norma censurata e quelle costituzionali invocate come parametri. Precedenti: - sent. n. 39 del 1993 richiamata, 'per relationem', dal rimettente. - sent. n. 242 del 1999 ove si e' affermato che la motivazione del giudizio di non manifesta infondatezza "deve consistere in una sommaria, ma esaustiva prospettazione dei profili di conflitto tra la norma censurata e quella costituzionale". L.T.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260 e 261, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, in quanto, con riguardo alle "prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonche' rendite" liquidate da enti pubblici di previdenza obbligatoria per i periodi anteriori al 10 gennaio 1996, esclude la ripetibilita' delle somme indebitamente erogate solo se il soggetto assicurato sia stato percettore, per l'anno 1995, di un reddito personale imponibile ai fini IRPEF di un importo pari o inferiore a lire 16 milioni, Va, infatti, osservato che il giudice rimettente ha motivato la non manifesta infondatezza della questione 'per relationem' richiamando le ragioni poste a fondamento della sentenza n. 39 del 1993 (con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), tuttavia tra la fattispecie esaminata da tale pronuncia e quella oggetto dell'ordinanza di rimessione sussistono rimarchevoli e significative differenze, sicche' il rimettente non avrebbe potuto esimersi da una autonoma e specifica motivazione in merito ai prospettati profili di conflitto tra le norma censurata e quelle costituzionali invocate come parametri. Precedenti: - sent. n. 39 del 1993 richiamata, 'per relationem', dal rimettente. - sent. n. 242 del 1999 ove si e' affermato che la motivazione del giudizio di non manifesta infondatezza "deve consistere in una sommaria, ma esaustiva prospettazione dei profili di conflitto tra la norma censurata e quella costituzionale". L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte