Sentenza 433/2000 (ECLI:IT:COST:2000:433)
Massima numero 25752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/10/2000;  Decisione del  12/10/2000
Deposito del 24/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25753


Titolo
Rilevanza della questione - Eccezione per difetto di motivazione da parte del giudice 'a quo' - Rigetto.

Testo
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sollevata, in riferimento agli artt. 53, 97 e 104 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze. E', infatti, da respingere l'eccezione di inammissibilita' per difetto di motivazione sulla rilevanza proposta dalla Avvocatura dello Stato sulla considerazione che la questione, per poter essere considerata rilevante, avrebbe richiesto la previa verifica con esito negativo dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita' della proposta conciliazione, posto che il dubbio sollevato dal giudice rimettente concerne proprio la disposizione attributiva della competenza in ordine alla suddetta verifica. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte