Sentenza 433/2000 (ECLI:IT:COST:2000:433)
Massima numero 25753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/10/2000;  Decisione del  12/10/2000
Deposito del 24/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25752


Titolo
Contenzioso tributario - Conciliazione giudiziale - Poteri di controllo della commissione tributaria provinciale - Preclusione per il giudice tributario della possibilità di controllare la congruita' delle imposte concordate tra l'amministrazione finanziaria e il contribuente - Lamentata violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione, di capacita' contributiva e di indipendenza della magistratura - Non fondatezza della questione.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 53, 97 e 104 della Costituzione, nella parte in cui non consente alla Commissione tributaria provinciale che deve verificare la proposta di conciliazione giudiziale della controversia tributaria, di esprimere alcun giudizio in ordine alla congruita' dell'importo delle imposte da versare sul quale l'Ufficio e il contribuente si sono accordati. Va, infatti, osservato che: a) il richiamo agli artt. 53 e 97 della Costituzione e' inconferente in quanto entrambe tali disposizioni, nei loro rispettivi ambiti, non riguardano la tematica in se' dell'esercizio della funzione giurisdizionale; b) il principio dell'indipendenza degli organi giurisdzionali - che non trova fondamento nel richiamato art. 104 Cost. (relativo alla magistratura ordinaria nel suo complesso) ma nell'art. 101, comma secondo, Cost. in connessione, quanto ai giudici speciali, con l'art. 108 Cost. - non puo' dirsi compromesso dalla disposizione denunciata in quanto e' lo stesso legislatore a limitare la cognizione riservata all'organo giudicante ad un mero controllo di legittimita', senza peraltro pregiudicare l'integrita' della relativa funzione di definizione del giudizio (ne' puo' condurre ad una diversa soluzione il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 313 del 1990 che non appare appropriato). Precedenti: - sent. n. 322 del 1992 richiamata in ordine al principio secondo cui l'art. 53 Cost. non riguarda in se' l'esercizio della funzione giurisdizionale ma attiene alla garanzia sostanziale della proporzionalita' dell'imposta alla capacita' del contribuente. - ord. n. 30 del 2000 richiamata in merito al principio secondo cui l'art. 97 Cost. non puo' essere riferito all'esercizio in se' della funzione giurisdizionale. - sent. n. 440 del 1988 ove si e' affermato che il principio di indipendenza funzionale del singolo organo dotato di potere giurisdizionale trova il suo fondamento nell'art. 101, comma secondo, Cost. - sent. nn. 40/1964, 234/1976, 375/1996 ove si e' chiarito che il principio di indipendenza funzionale degli organi giurisdizionali mira ad assicurare che l'attivita' giurisdizionale si svolga sotto l'esclusivo imperio della legge senza inammissibili influenze esterne. - sent. n. 313 del 1990, dichiarativa dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 27, comma terzo, Cost., impropriamente richiamata dal rimettente a sostegno del profilo riguardante la pretesa lesione del principio dell'indipendenza degli organi giurisdizionali. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte