Sentenza 434/2000 (ECLI:IT:COST:2000:434)
Massima numero 25754
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/10/2000; Decisione del
12/10/2000
Deposito del 24/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione veneto - Dipendenti regionali - Prosecuzione del rapporto di impiego oltre i limiti di età - Esclusione di una proroga biennale del servizio (gia' prevista dalla legge statale per i dipendenti degli enti pubblici non economici), fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale - Lamentato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale e con i principi di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti dello stato o di altre regioni, di ragionevolezza e di imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Regione veneto - Dipendenti regionali - Prosecuzione del rapporto di impiego oltre i limiti di età - Esclusione di una proroga biennale del servizio (gia' prevista dalla legge statale per i dipendenti degli enti pubblici non economici), fino all'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale - Lamentato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale e con i principi di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti dello stato o di altre regioni, di ragionevolezza e di imparzialità della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Non puo' ritenersi manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria la scelta del legislatore della Regione Veneto di escludere temporaneamente - in attesa cioe' dell'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale - il prolungamento biennale a domanda dei limiti di eta' per tutte le categorie dei propri dipendenti, gia' consentito in base all'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. Infatti da quest'ultima disposizione - la cui natura non e' tale da vincolare direttamente il legislatore regionale e che non puo' ritenersi abrogata dalla legge regionale censurata -, non e' dato ricavare un principio fondamentale relativo a un diritto incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio per un biennio. Egualmente deve escludersi che la scelta regionale contrasti con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che' anzi confligge con detti principi la pretesa di un indiscriminato trattenimento in servizio, indipendente cioe' dalla verifica della specifica esigenza di personale, o che contrasti con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), mancando in materia un principio di necessaria uniformita'. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 117, 3 e 97. - V. anche, in materia, sentenze n. 113/1999 e n. 162/1997. - Per i limiti massimi di eta' per il collocamento a riposo, v. sentenze n. 162/1997, n. 186/1990 e 238/1988. - Per la discrezionalita' legislativa regionale in materia, v. sentenze n. 162/1997, nn. 380 e 422/1994. - Per la garanzia del trattamento "minimo" previdenziale, v. sentenze n. 195/2000 e n. 227/1997. - Per casi di esclusione del prolungamento del servizio per alcune categorie di personale, sentenze n. 422 e n. 380/1994, n. 475/1993; e in relazione alla situazione finanziaria dell'ente, sentenza n. 113/1999.
Non puo' ritenersi manifestamente irragionevole o palesemente arbitraria la scelta del legislatore della Regione Veneto di escludere temporaneamente - in attesa cioe' dell'adozione di una nuova organizzazione amministrativa regionale - il prolungamento biennale a domanda dei limiti di eta' per tutte le categorie dei propri dipendenti, gia' consentito in base all'art. 16 del decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992 ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. Infatti da quest'ultima disposizione - la cui natura non e' tale da vincolare direttamente il legislatore regionale e che non puo' ritenersi abrogata dalla legge regionale censurata -, non e' dato ricavare un principio fondamentale relativo a un diritto incondizionato del dipendente pubblico al mantenimento in servizio per un biennio. Egualmente deve escludersi che la scelta regionale contrasti con i principi di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), che' anzi confligge con detti principi la pretesa di un indiscriminato trattenimento in servizio, indipendente cioe' dalla verifica della specifica esigenza di personale, o che contrasti con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), mancando in materia un principio di necessaria uniformita'. Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 1994, n. 14, sollevata in riferimento agli artt. 117, 3 e 97. - V. anche, in materia, sentenze n. 113/1999 e n. 162/1997. - Per i limiti massimi di eta' per il collocamento a riposo, v. sentenze n. 162/1997, n. 186/1990 e 238/1988. - Per la discrezionalita' legislativa regionale in materia, v. sentenze n. 162/1997, nn. 380 e 422/1994. - Per la garanzia del trattamento "minimo" previdenziale, v. sentenze n. 195/2000 e n. 227/1997. - Per casi di esclusione del prolungamento del servizio per alcune categorie di personale, sentenze n. 422 e n. 380/1994, n. 475/1993; e in relazione alla situazione finanziaria dell'ente, sentenza n. 113/1999.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 503
art. 16