Ordinanza 435/2000 (ECLI:IT:COST:2000:435)
Massima numero 25759
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
12/10/2000; Decisione del
12/10/2000
Deposito del 24/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Titolo
B. contenzioso tributario - Conciliazione extraprocessuale delle controversie tributarie - Verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, nonche' proponibilita' delle istanze di conciliazione in via permanente e senza limiti - Contraddittorieta' e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione.
B. contenzioso tributario - Conciliazione extraprocessuale delle controversie tributarie - Verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, nonche' proponibilita' delle istanze di conciliazione in via permanente e senza limiti - Contraddittorieta' e perplessità nelle prospettazioni e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - Manifesta inammissibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per contraddittorieta' e perplessita' nella prospettazione e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 23, 97 e 101 della Costituzione, nelle parti in cui: a) consente, senza limiti ed in via permanente, la conciliazione extraprocessuale delle controversie tributarie; b) attribuisce al giudice la verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita' della conciliazione delle controversie tributarie. Precedenti: - sent. n. 286 del 1999 e ord. nn. 233 e 373 del 1999 sull'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale prospettate e argomentate in modo contraddittorio o perplesso. L.T.
Manifesta inammissibilita' - per contraddittorieta' e perplessita' nella prospettazione e nelle argomentazioni dell'ordinanza di rimessione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 23, 97 e 101 della Costituzione, nelle parti in cui: a) consente, senza limiti ed in via permanente, la conciliazione extraprocessuale delle controversie tributarie; b) attribuisce al giudice la verifica dei presupposti e delle condizioni di ammissibilita' della conciliazione delle controversie tributarie. Precedenti: - sent. n. 286 del 1999 e ord. nn. 233 e 373 del 1999 sull'inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale prospettate e argomentate in modo contraddittorio o perplesso. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte