Ordinanza 436/2000 (ECLI:IT:COST:2000:436)
Massima numero 25761
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
12/10/2000; Decisione del
12/10/2000
Deposito del 24/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Proclamazione - Sanzioni nei confronti delle organizzazioni sindacali per inosservanza dell'obbligo di preavviso - Ritenuta, implicita, previsione della determinazione e applicazione delle sanzioni da parte del datore di lavoro - Lamentata violazione dei principw di eguaglianza, di libertà sindacale nonche' del diritto di sciopero - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Sciopero e serrata - Sciopero nei servizi pubblici essenziali - Proclamazione - Sanzioni nei confronti delle organizzazioni sindacali per inosservanza dell'obbligo di preavviso - Ritenuta, implicita, previsione della determinazione e applicazione delle sanzioni da parte del datore di lavoro - Lamentata violazione dei principw di eguaglianza, di libertà sindacale nonche' del diritto di sciopero - 'Ius superveniens' - Restituzione degli atti al giudice 'a quo'.
Testo
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti - alla luce dello 'ius superveniens', rappresentato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, - la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, nella parte in cui affiderebbe implicitamente al datore di lavoro la determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, per la violazione delle regole circa la proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, "sia pure nei termini e alle condizioni" di cui alla sentenza di questa Corte n. 57 del 1995. Precedenti: - sent. n. 57 del 1995 con la quale, fra l'altro, e' stata dichiarata la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 attualmente impugnato. L.T.
Restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti - alla luce dello 'ius superveniens', rappresentato dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, - la persistente rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 della Costituzione, nella parte in cui affiderebbe implicitamente al datore di lavoro la determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, per la violazione delle regole circa la proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, "sia pure nei termini e alle condizioni" di cui alla sentenza di questa Corte n. 57 del 1995. Precedenti: - sent. n. 57 del 1995 con la quale, fra l'altro, e' stata dichiarata la parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990 attualmente impugnato. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 39
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte