Ordinanza 439/2000 (ECLI:IT:COST:2000:439)
Massima numero 25762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  12/10/2000;  Decisione del  12/10/2000
Deposito del 25/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in un procedimento connesso che si avvale della facoltà di non rispondere - Acquisizione, mediante il meccanismo delle contestazioni, e utilizzabilita' delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Asserita lesione del principio del giusto processo e in particolare del contraddittorio nella formazione della prova - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2, cod. proc. pen. impugnato (nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte n. 361 del 1998), in riferimento all'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui consente, attraverso il meccanismo delle contestazioni, l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento e la conseguente utilizzabilita' delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate nell'art. 210 cod. proc. pen. che si avvalgano della facolta' di non rispondere. Infatti, il rimettente, nel sollevare la questione, muove dalla premessa della perdurante vigenza della disposizione impugnata e della sua applicabilita' nel giudizio 'a quo' ritenendo, fra l'altro, che la disposizione stessa non sia stata intaccata - perche' non compresa nella relativa disciplina - dal d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, volto ad introdurre la disciplina intertemporale dei nuovi principi rispetto ai procedimenti penali in corso. Tuttavia, la motivazione dell'ordinanza su tale ultimo profilo appare manchevole - essendosi il rimettente limitato ad escludere l'avvenuta caducazione espressa della disposizione censurata senza considerare la possibilita' di una sua eventuale abrogazione implicita, almeno in riferimento ai procedimenti in corso - e cio' si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza della proposta questione. - sent. nn. 254 del 1992, 60 del 1995 e 361 del 1998 sull'art. 513 cod. proc. pen. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte