Sentenza 440/2000 (ECLI:IT:COST:2000:440)
Massima numero 25763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
12/10/2000; Decisione del
12/10/2000
Deposito del 25/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
25764
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199 cod. proc. pen.) - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, conformemente alla interpretazione data dalla sentenza n. 179 del 1994 - Asserita violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio della facoltà di astenersi dal deporre (art. 199 cod. proc. pen.) - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, conformemente alla interpretazione data dalla sentenza n. 179 del 1994 - Asserita violazione del principio del contraddittorio nella formazione della prova - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo di riferimento - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
Testo
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., impugnato in riferimento all'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui, alla stregua dell'interpretazione indicata dalla sentenza di questa Corte n. 179 del 1994, consente di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facolta' di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. L'interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen. contenuta nella citata sentenza n. 179 del 1994 non e' piu' compatibile con il nuovo quadro normativo determinato dall'entrata in vigore delle modifiche dell'art. 111 Cost. (in particolare, con i commi quarto e quinto di tale disposizione e con il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale cui essi si ispirano). Ne consegue che, poiche' i precetti costituzionali prima ancora che come parametri di legittimita' si pongono come punti di riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalita', la prospettata questione puo' risolversi in via interpretativa assumendo che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che non e' consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facolta' di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilita' di formazione della prova in contraddittorio previste dalla nuova normativa. Precedenti: - sent. nn. 254 e 255 del 1992 ove e' stato affermato il principio di non dispersione dei mezzi di prova cui si e' ispirata la successiva sent. n. 179 del 1994 (ove l'art. 512 cod. proc. pen. e' stato interpretato estensivamente, sicche' l'esercizio della facolta' del prossimo congiunto dell'imputato di astenersi dal deporre e' stato qualificato come causa di "oggettiva e non prevedibile impossibilita' di ripetizione dell'atto dichiarativo", tale da consentire di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento). L.T.
Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., impugnato in riferimento all'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui, alla stregua dell'interpretazione indicata dalla sentenza di questa Corte n. 179 del 1994, consente di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facolta' di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. L'interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen. contenuta nella citata sentenza n. 179 del 1994 non e' piu' compatibile con il nuovo quadro normativo determinato dall'entrata in vigore delle modifiche dell'art. 111 Cost. (in particolare, con i commi quarto e quinto di tale disposizione e con il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale cui essi si ispirano). Ne consegue che, poiche' i precetti costituzionali prima ancora che come parametri di legittimita' si pongono come punti di riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalita', la prospettata questione puo' risolversi in via interpretativa assumendo che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che non e' consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facolta' di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilita' di formazione della prova in contraddittorio previste dalla nuova normativa. Precedenti: - sent. nn. 254 e 255 del 1992 ove e' stato affermato il principio di non dispersione dei mezzi di prova cui si e' ispirata la successiva sent. n. 179 del 1994 (ove l'art. 512 cod. proc. pen. e' stato interpretato estensivamente, sicche' l'esercizio della facolta' del prossimo congiunto dell'imputato di astenersi dal deporre e' stato qualificato come causa di "oggettiva e non prevedibile impossibilita' di ripetizione dell'atto dichiarativo", tale da consentire di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento). L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte