Sentenza 440/2000 (ECLI:IT:COST:2000:440)
Massima numero 25764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
12/10/2000; Decisione del
12/10/2000
Deposito del 25/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
25763
Titolo
Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio da parte di costoro della facoltà di astenersi dal deporre - Acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Processo penale - Dibattimento - Esame testimoniale dei prossimi congiunti dell'imputato - Esercizio da parte di costoro della facoltà di astenersi dal deporre - Acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. impugnati, in riferimento all'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui, alla stregua della interpretazione indicata nella sentenza di questa Corte n. 179 del 1994, consente al giudice del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facolta' di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. Va, infatti, osservato che la prospettazione della questione e' introdotta dall'inciso ipotetico e dubitativo: "ove si ritenesse applicabile nel caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione". L'incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma impugnata porta al suddetto risultato. L.T.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 500, commi 2-bis e 4, cod. proc. pen. impugnati, in riferimento all'art. 111 Cost., come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nella parte in cui, alla stregua della interpretazione indicata nella sentenza di questa Corte n. 179 del 1994, consente al giudice del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facolta' di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen. Va, infatti, osservato che la prospettazione della questione e' introdotta dall'inciso ipotetico e dubitativo: "ove si ritenesse applicabile nel caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione". L'incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma impugnata porta al suddetto risultato. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
legge costituzionale
art. 0
Altri parametri e norme interposte