Sentenza 441/2000 (ECLI:IT:COST:2000:441)
Massima numero 25765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  12/10/2000;  Decisione del  12/10/2000
Deposito del 26/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Professioni - Albo professionale degli agrotecnici - Compiti dei professionisti nel settore catastale - Omessa previsione - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento, rispetto ad altri professionisti (periti agrari) ammessi, invece, all'espletamento di tali compiti, nonché violazione del diritto al lavoro e del principio di tutela dell'attivita' lavorativa - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa in materia - Non fondatezza della questione.

Testo
La determinazione delle competenze degli agrotecnici cosi' come operata dal legislatore nella sua discrezionale valutazione e, in particolare, la lamentata mancata inclusione in esse dei compiti inerenti all'attivita' catastale di frazionamento dei terreni non e' irragionevole ne' contraddice la pur prevista attribuzione agli stessi professionisti di talune limitate competenze in materia catastale, considerando che la formazione dell'agrotecnico, quale si desume dal 'curriculum' scolastico e dal programma di base per l'esame di abilitazione professionale e' rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria, mentre le cognizioni in materia di catasto appaiono circoscritte ad un livello descrittivo, si' da risultare soltanto un complemento della formazione primaria ed essenziale. Ne' sussiste il lamentato deteriore trattamento, rispetto ad altre categorie professionali ritenute di analoga formazione culturale, in particolare, rispetto ai periti agrari, avuto riguardo alle peculiari connotazioni della preparazione di questi ultimi; ed e' priva, infine, di fondamento la censurata violazione del diritto al lavoro, la cui garanzia non comporta una generale e indistinta liberta' di svolgere qualsiasi attivita' professionale, spettando al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, piu' in particolare, di valutare, nell'interesse della collettivita' e dei committenti, come per l'appunto nella specie, i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l'esercizio dell'attivita' professionale medesima. Non e' pertanto fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 6 giugno 1986, n. 251, come sostituito dall'art. 10 della legge 5 marzo 1991, n. 91, in riferimento agli artt. 3, 4 e 35, primo comma, Cost. - Sulla discrezionale valutazione del legislatore nel fissare i requisiti di ciascuna categoria professionale, v. sentenze n. 5/1999, n. 456/1993 e n. 29/1990. - Sul criterio dell'eguale o diseguale trattamento di situazioni, sentenze n. 89/1996 e n. 5/2000. - Sulla garanzia del diritto al lavoro, sentenze n. 330/1999, n. 328/1998 e n. 412/1995.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 35  co. 1

Altri parametri e norme interposte