Ordinanza 444/2000 (ECLI:IT:COST:2000:444)
Massima numero 25804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del  12/10/2000;  Decisione del  12/10/2000
Deposito del 26/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Provincia di trento - Espropriazione per pubblica utilità - Aree agricole o non edificabili - Indennita' di espropriazione - Criteri di determinazione - Riferimento a parametri tabellari, senza alcuna considerazione del valore venale del fondo - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del diritto di azione, in contrasto con i principi della legislazione statale - Interpretazione conforme ai principi fondamentali delle leggi dello stato - Possibilità - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, denunziato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione e 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in quanto stabilisce, come criterio per il calcolo della indennita' di esproprio per i fondi agricoli, un sistema esclusivamente tabellare, in cui i valori venali medi, fissati dall'autorita' amministrativa per classi secondo il tipo di coltura, sono utilizzati come unico parametro nella determinazione della indennita' stessa. La norma, infatti - tenuto anche conto della discrezionalita' di valutazione spettante in materia di espropriazione al legislatore provinciale - puo' essere interpretata in maniera del tutto adeguata e conforme ai principi fondamentali della legislazione statale, di cui agli artt. 5bis, d.l. n. 333 del 1992 (convertito nella legge n. 359 del 1992) e 16, quarto comma, l. n. 865 del 1971, che prevedono un sistema tabellare (aggiornato annualmente) con valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. Resta peraltro esclusa in radice anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in quanto le tabelle delle commissioni amministrative e le relative applicazioni non restano sottratte al sindacato giurisdizionale sugli atti dell'amministrazione e al potere di disapplicazione del giudice ordinario. - v. le sentenze nn. 147/1999, 80/1996, 153/1995, 231/1984, 261/1997, 1022/1988, 530/1988 e 355/1985. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 42  co. 3

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

Altri parametri e norme interposte