Ordinanza 445/2000 (ECLI:IT:COST:2000:445)
Massima numero 25805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
12/10/2000; Decisione del
12/10/2000
Deposito del 26/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Provincia di trento - Espropriazione per pubblica utilita' - Aree edificabili - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Riferimento a parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'aerea occupata - Mancata valutazione, da parte del giudice 'a quo', dei risultati derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalle vigenti normative - Manifesta inammissibilità della questione.
Provincia di trento - Espropriazione per pubblica utilita' - Aree edificabili - Indennità di espropriazione - Criteri di determinazione - Riferimento a parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'aerea occupata - Mancata valutazione, da parte del giudice 'a quo', dei risultati derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalle vigenti normative - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita', in quanto manca, da parte del giudice 'a quo', una completa verifica dei risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe applicando i criteri previsti dalle vigenti normative, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione, e 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in quanto prevedono un sistema indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area occupata.
A.M.M.
Manifesta inammissibilita', in quanto manca, da parte del giudice 'a quo', una completa verifica dei risultati, in termini monetari, cui si perverrebbe applicando i criteri previsti dalle vigenti normative, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della Provincia di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, denunziati, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 42, terzo comma, della Costituzione, e 8, primo comma, dello statuto della Regione Trentino-Alto Adige, in quanto prevedono un sistema indennitario, con riferimento ai casi di espropriazione, che si incentra su parametri tabellari, senza alcun collegamento con elementi attinenti al valore reale dell'area occupata.
A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 42
co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
Altri parametri e norme interposte