Ordinanza 447/2000 (ECLI:IT:COST:2000:447)
Massima numero 25767
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 27/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento possessorio - Azioni possessorie tra coniugi relative all'abitazione familiare - Competenza del giudice unico ovvero esclusione delle specifiche competenze funzionali del tribunale dei minori - Lamentata lesione degli interessi familiari e, in particolare, degli interessi dei minori, con pregiudizio del diritto di difesa del coniuge - Manifesta infondatezza della questione.
Procedimento possessorio - Azioni possessorie tra coniugi relative all'abitazione familiare - Competenza del giudice unico ovvero esclusione delle specifiche competenze funzionali del tribunale dei minori - Lamentata lesione degli interessi familiari e, in particolare, degli interessi dei minori, con pregiudizio del diritto di difesa del coniuge - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (in relazione al soppresso art. 8, numero 1, del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost., ritenendosi che tale norma precluda al giudice, nell'ambito di un procedimento possessorio nel quale si controverte sulla abitazione familiare tra coniugi, di valutare la situazione familiare e gli interessi superiori della famiglia. La disposizione censurata e', infatti, priva della capacita' lesiva attribuitale, ne' ha determinato alcuna modifica nella struttura originaria del procedimento possessorio; sicche' non e' inibita la proposizione di istanze al tribunale per i minorenni ovvero la instaurazione immediata del giudizio di separazione personale in cui possano essere richiesti e sollecitamente emanati i provvedimetni del caso relativi all'abitazione familiare.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (in relazione al soppresso art. 8, numero 1, del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 31 Cost., ritenendosi che tale norma precluda al giudice, nell'ambito di un procedimento possessorio nel quale si controverte sulla abitazione familiare tra coniugi, di valutare la situazione familiare e gli interessi superiori della famiglia. La disposizione censurata e', infatti, priva della capacita' lesiva attribuitale, ne' ha determinato alcuna modifica nella struttura originaria del procedimento possessorio; sicche' non e' inibita la proposizione di istanze al tribunale per i minorenni ovvero la instaurazione immediata del giudizio di separazione personale in cui possano essere richiesti e sollecitamente emanati i provvedimetni del caso relativi all'abitazione familiare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte