Previdenza - In genere - Prestazioni ai superstiti - Pensione privilegiata indiretta - Quote percentuali - Attribuzione al figlio minorenne, nato fuori dal matrimonio, di una quota pari a quella spettante nel caso di concorso con il genitore superstite, anziché della maggior quota del 70 per cento spettante al minore orfano di entrambi i genitori - Necessità, nel caso fosse accolta la questione, di rideterminare le quote percentuali spettanti al coniuge superstite e al figlio minorenne - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, e del diritto-dovere dei genitori di provvedere ai figli - Sussistenza di argomenti a sostegno della fondatezza della prima questione - Impossibilità di un intervento ablatorio della Corte costituzionale, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata - Inammissibilità delle questioni - Necessità di un tempestivo intervento legislativo. (Classif. 190001).
Sono dichiarate inammissibili, in ragione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore circa l'individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, lett. b), del r.d.l. n. 636 del 1939, conv., con modif., nella legge n. 1272 del 1939, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 218 del 1952, nel testo riformulato dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3 e 30, commi primo e terzo, Cost. La disposizione è censurata innanzitutto nella parte in cui - stabilendo le aliquote percentuali della pensione che spettano in favore dei superstiti - assegna al figlio minorenne nato da due persone non unite da vincolo coniugale l'attribuzione di una quota della pensione privilegiata indiretta identica a quella del figlio che riguardo a tale pensione concorra insieme all'altro suo genitore superstite, anziché della maggior quota del 70% spettante al minore che abbia perduto entrambi i suoi genitori. Essa, inoltre, è ulteriormente censurata perché, laddove la questione fosse accolta, non consente il riparto delle quote della pensione indiretta tra l'ex coniuge, che non è genitore del figlio superstite, e il minore stesso, pari al 70% e al 60%, in modo da ricondurle entro il complessivo limite del 100%, riducendole proporzionalmente. Se sussistono, in astratto, validi argomenti a sostegno della fondatezza della prima questione, vista l'apprezzabile discriminazione tra figli superstiti nati fuori dal matrimonio e figli nati nel matrimonio - perché i primi, oltre alla propria quota del 20%, possono sempre contare, indirettamente, anche su un plus di assistenza derivante dalla quota del 60% che per legge spetta al coniuge superstite suo genitore, cosa esclusa per i secondi - non è invece possibile risolvere mediante una sentenza additiva il problema posto dalla seconda questione. Pur a fronte dell'inadeguatezza del sistema attualmente vigente, infatti, non può chiedersi alla Corte costituzionale una diretta e autonoma rideterminazione delle quote, perché si tratterebbe di un intervento manipolativo. Né è ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata, palesandosi, piuttosto, una pluralità di criteri risolutivi che, in astratto, si possono tutti prospettare come praticabili, per cui la scelta tra di essi, ovvero - in ipotesi - la scelta di un criterio ancora diverso, non può che spettare al legislatore. Tuttavia, va segnalata la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare la lacuna che compromette i valori costituzionali sottesi all'istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare. (Precedenti: S. 151/2021 - mass. 44081; S. 152/2020 - mass. 42564; S. 248/2014 - mass. 38154; S. 23/2013 - mass. 36919; S. 86/2009 - mass. 33259).