Regioni - Consiglieri regionali - Trattamento economico e previdenziale - Disciplina - Espressione dell'autonomia organizzativa e finanziaria regionale (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige che prevendono, per i consiglieri regionali, una riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità, un limite al cumulo di assegni vitalizi con altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità e un contributo di solidarietà). (Classif. 215005).
La disciplina afferente al trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali va ricondotto alla struttura organizzativa delle Regioni, al contempo riconoscendo loro ampia autonomia al riguardo e richiamando, specificamente, quella a esse spettante in ambito finanziario. (Precedenti: S. 44/2021 - mass. 43707; S. 254/2015 - mass. 38654; S. 23/2014 - mass. 37635; S. 198/2012 - mass. 36535; S. 151/2012 - mass. 36404; S. 157/2007 - mass. 31264).
(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e 117, secondo comma, lett. l, Cost., dal Tribunale di Trento, degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-bis della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, che prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019 a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali rispettivamente la riduzione del 20% dell'importo e una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà. La disciplina del vitalizio regionale, a prescindere dal fatto che essa incida riduttivamente o meno sulla sua misura, va ricondotta alla potestà normativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - artt. 4, n. 1, e da 69 a 86 statuto -, nonché, in correlazione all'organo interessato, alla potestà regolamentare spettante al Consiglio regionale).