Ordinanza 448/2000 (ECLI:IT:COST:2000:448)
Massima numero 25801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 27/10/2000; Pubblicazione in G. U. 02/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Invalidita' civile - Assegni e indennità - Ripetizione di indebito - Mancata estensione del regime dell'indebito previdenziale alle prestazioni assistenziali indebitamente percepite (per mancanza del requisito dell'inabilità del percettore) - Asserita disparita' di trattamento priva di giustificazione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Previdenza e assistenza sociale - Invalidita' civile - Assegni e indennità - Ripetizione di indebito - Mancata estensione del regime dell'indebito previdenziale alle prestazioni assistenziali indebitamente percepite (per mancanza del requisito dell'inabilità del percettore) - Asserita disparita' di trattamento priva di giustificazione - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui: a) il primo, ponendo limiti alle ripetibilita' dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale, non si applica alla ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidita' civile; b) entrambi non prevedono l'irripetibilita' delle somme indebitamente percepite a titolo di indennita' di accompagnamento. Va, infatti, osservato che, per effetto delle modifiche del quadro normativo di riferimento introdotte dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, e dall'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vi e' stato un avvicinamento della disciplina della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale (sia transitoria che a regime). Per effetto di tale avvicinamento la normativa considerata puo' dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto: a) data la peculiarita' dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non e' necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali; b) gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38, primo comma, della Costituzione. Precedenti - sent. n. 382/1996 richiamata in merito alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost.
L.T.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 260-265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, nelle parti in cui: a) il primo, ponendo limiti alle ripetibilita' dell'indebito previdenziale ma non anche di quello assistenziale, non si applica alla ripetizione di somme indebitamente percepite a titolo di assegno di invalidita' civile; b) entrambi non prevedono l'irripetibilita' delle somme indebitamente percepite a titolo di indennita' di accompagnamento. Va, infatti, osservato che, per effetto delle modifiche del quadro normativo di riferimento introdotte dall'art. 4 del d.l. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425, e dall'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vi e' stato un avvicinamento della disciplina della indebita percezione delle prestazioni assistenziali a quella dell'indebito previdenziale (sia transitoria che a regime). Per effetto di tale avvicinamento la normativa considerata puo' dirsi del tutto rispettosa degli invocati parametri in quanto: a) data la peculiarita' dell'accertamento dell'insussistenza del requisito sanitario richiesto per ottenere le prestazioni assistenziali, non e' necessario che la disciplina che ne regolamenta le conseguenze sia assolutamente identica a quella relativa all'indebita percezione delle prestazioni previdenziali; b) gli assistiti risultano tutelati in modo idoneo e quindi nel rispetto dell'art. 38, primo comma, della Costituzione. Precedenti - sent. n. 382/1996 richiamata in merito alla prospettata violazione dell'art. 3 Cost.
L.T.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 261
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 262
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 263
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 264
legge
23/12/1996
n. 662
art. 1
co. 265
legge
29/03/1989
n. 88
art. 52
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 1
Altri parametri e norme interposte