Sentenza 451/2000 (ECLI:IT:COST:2000:451)
Massima numero 25771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CHIEPPA
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 31/10/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Impiego pubblico - Corpo forestale dello stato - Riordino delle carriere - Personale non direttivo e non dirigente - Regime transitorio di inquadramento - Disciplina ritenuta difforme e meno favorevole rispetto a quella prevista per il personale dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza - Lamentato contrasto con i principi fissati dalla legge delega finalizzati alla omogeneizzazione del rapporto di impiego delle forze di polizia, oltreché con i principi di eguaglianza, di proporzionalita' del trattamento retributivo e di imparzialita' dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.
Impiego pubblico - Corpo forestale dello stato - Riordino delle carriere - Personale non direttivo e non dirigente - Regime transitorio di inquadramento - Disciplina ritenuta difforme e meno favorevole rispetto a quella prevista per il personale dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza - Lamentato contrasto con i principi fissati dalla legge delega finalizzati alla omogeneizzazione del rapporto di impiego delle forze di polizia, oltreché con i principi di eguaglianza, di proporzionalita' del trattamento retributivo e di imparzialita' dell'amministrazione - Non fondatezza della questione.
Testo
Nell'attuare la delega contenuta nell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, integrata dalla legge 29 aprile 1995, n. 130, con riguardo al regime transitorio di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 ha sostanzialmente perseguito l'obiettivo fissato nella legge delega, di conseguire <> e l'<> delle diverse forze di polizia, non richiedendosi dalla legge una assoluta identita' di posizioni e di trattamento, ma piuttosto trattamenti armonizzati tra loro, con caratteristiche e attribuzioni nel complesso non divergenti e non potendosi escludere, nella fase di transizione, un regime differenziato, nella prospettiva della omogeneizzazione complessiva attuata in un sistema a regime. Le scelte del legislatore delegato non hanno neppure oltrepassato i limiti all'uso della discrezionalita' consentita, e non possono quindi ritenersi manifestamente irragionevoli o palesamente arbitrarie (in contrasto con l'art. 3 Cost.); ne' possono essere censurate per aver previsto un trattamento economico non proporzionato alla quantita' e qualita' di lavoro prestato (in contrasto con l'art. 36 Cost.) o per aver comportato lesione al principio di buon andamento della pubblica amministrazione (in contrasto con l'art. 97 Cost.). Non e' fondata, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in riferimento agli artt. 76, 3, 36 e 97 Cost. - V. anche ordinanza n. 296/2000, con riguardo alla delega contenuta nella legge n. 216 del 1992. - Con riguardo a misure perequative, v. sentenza n. 241/1996. - Con riferimento al principio di buon andamento, ordinanza n. 296/2000.
Nell'attuare la delega contenuta nell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, integrata dalla legge 29 aprile 1995, n. 130, con riguardo al regime transitorio di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 ha sostanzialmente perseguito l'obiettivo fissato nella legge delega, di conseguire <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
legge 06/03/1992
n. 216
art. 3
legge 29/04/1995
n. 130
art. 0