Ordinanza 452/2000 (ECLI:IT:COST:2000:452)
Massima numero 25772
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 31/10/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Regione lazio - Sanzioni amministrative - Violazione sanzionata nel solo massimo edittale - Oblazione - Ritenuta inosservanza dei principi generali dettati dalla legge n. 689 del 1981 - Carenza di inequivoca determinazione dell'oggetto della questione e di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Regione lazio - Sanzioni amministrative - Violazione sanzionata nel solo massimo edittale - Oblazione - Ritenuta inosservanza dei principi generali dettati dalla legge n. 689 del 1981 - Carenza di inequivoca determinazione dell'oggetto della questione e di motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita', per mancata definizione della questione nei suoi termini precisi e per difetto di congrua ed esauriente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, denunziato "laddove, in ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere all'oblazione corrispondendo, secondo la previsione di cui all'art. 16 legge n. 689 del 1981, anche il doppio del minimo edittale, ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 cod. pen.". - v. la sent. n. 317/1992 e l'ord. n. 86/2000. A.M.M.
Manifesta inammissibilita', per mancata definizione della questione nei suoi termini precisi e per difetto di congrua ed esauriente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Lazio 5 luglio 1994, n. 30, denunziato "laddove, in ipotesi di violazione amministrativa sanzionata nel solo massimo edittale, non consente all'interessato di accedere all'oblazione corrispondendo, secondo la previsione di cui all'art. 16 legge n. 689 del 1981, anche il doppio del minimo edittale, ricavato, secondo il diritto vivente, alla stregua del disposto di cui all'art. 26 cod. pen.". - v. la sent. n. 317/1992 e l'ord. n. 86/2000. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte