Sentenza 454/2000 (ECLI:IT:COST:2000:454)
Massima numero 25774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  23/10/2000;  Decisione del  23/10/2000
Deposito del 02/11/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Notaio - Addebiti comportanti la destituzione - Procedimento disciplinare, sospeso nelle more dell'accertamento dell'illecito - Misure cautelari - Inabilitazione all'esercizio delle funzioni - Mancata previsione di un limite massimo di durata - Prospettato contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonche' con il principio di presunzione di non colpevolezza - Applicazione facoltativa e discrezionale nonche' revocabilita' della misura - Competenza dell'autorità giudiziaria alla sua adozione - Non fondatezza della questione.

Testo
La inabilitazione del notaio, sottoposto a procedimento disciplinare per fatti che, se accertati, comportano la destituzione, e' misura cautelare correlata, essenzialmente, all'esigenza di impedire che il notaio accusato di fatti gravi continui ad esercitare le delicate funzioni a lui affidate nelle more dell'accertamento dell'illecito, con pregiudizio per la credibilita' della professione. E dal momento che la misura ha natura provvisoria, la sua applicazione e' facoltativa in quanto concretamente correlata alla sussistenza ed alla permanenza di esigenze di salvaguardia di interessi meritevoli di tutela, e' revocabile - oltre che a seguito di accertamenti negativi dell'illecito, anche in base ad un discrezionale apprezzamento della permanenza delle esigenze cautelari e indipendentemente dal fatto che si sia concluso il procedimento penale, in attesa della definizione del quale il procedimento disciplinare sia stato sospeso -, ed essendo inoltre la competenza ad adottare (e a revocare) la misura attribuita ad un organo giurisdizionale (giudice penale o tribunale civile), si deve escludere che sia costituzionalmente necessaria - come ritiene il giudice rimettente, censurandone la mancata previsione - la determinazione di un limite massimo di durata oltre il quale la misura non possa essere mantenuta, pur permanendo, in ipotesi, le esigenze cautelari. Non possono dirsi dunque violati dalla norma censurata i principi di ragionevolezza e di proporzionalita' (art. 3 Cost.) e il principio di presunzione di non colpevolezza (art. 27 Cost.) e non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, in riferimento agli artt. 3 e 27, secondo comma, Cost. - Per l'illegittimita' costituzionale di varie norme che prevedevano misure destitutive o sospensive a carico di dipendenti pubblici o di professionisti, applicabili automaticamente, v. sentenze n. 971/1988, n. 40 e n. 158/1990, n. 16/1991, n. 197/1993, n. 363/1996, n. 2/1999, nonche' sentenze n. 766/1988, n. 595/1990, n. 40/1990 e n. 239/1996. - V. la sentenza n. 40/1990 per la illegittimita' della norma sulla inabilitazione di diritto dei notai. - Per la durata limitata nel tempo di una misura cautelare collegata alla pendenza di un procedimento penale, v. sentenza n. 206/1999. - Per la durata limitata a cinque anni della sospensione cautelare, non obbligatoria dal servizio dei dipendenti pubblici a causa del procedimento penale, sentenza n. 447/1195.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte