Ordinanza 455/2000 (ECLI:IT:COST:2000:455)
Massima numero 25775
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 02/11/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale sui beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari - Impignorabilità, a condizione che il titolo di acquisto sia di data anteriore all'iscrizione a ruolo del tributo - Lamentata lesione del diritto di agire in giudizio, con irragionevole limitazione del diritto di proprietà del terzo acquirente incolpevole - Manifesta infondatezza della questione.
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale sui beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari - Impignorabilità, a condizione che il titolo di acquisto sia di data anteriore all'iscrizione a ruolo del tributo - Lamentata lesione del diritto di agire in giudizio, con irragionevole limitazione del diritto di proprietà del terzo acquirente incolpevole - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30) impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, in quanto prevede che l'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato, mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari. Non comporta infatti lesione dei parametri invocati, la sostanziale inopponibilita' al fisco di atti di alienazione, successivi all'obbligazione tributaria, di beni che si trovino nella casa o nei luoghi appartenenti al debitore, trattandosi di un limite probatorio che puo' essere giustificato, in relazione alle specifiche finalita' di pronta realizzazione del credito fiscale del procedimento di esecuzione esattoriale ed alla posizione dei soggetti coinvolti, dall'esigenza di escludere la possibilita' di fraudolente elusioni. - v. le sentenze nn. 351/1998, 415/1996, 444/1995 e 358/1994. A.M.M.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30) impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, in quanto prevede che l'ufficiale esattoriale deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando sia dimostrato, mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo, che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari. Non comporta infatti lesione dei parametri invocati, la sostanziale inopponibilita' al fisco di atti di alienazione, successivi all'obbligazione tributaria, di beni che si trovino nella casa o nei luoghi appartenenti al debitore, trattandosi di un limite probatorio che puo' essere giustificato, in relazione alle specifiche finalita' di pronta realizzazione del credito fiscale del procedimento di esecuzione esattoriale ed alla posizione dei soggetti coinvolti, dall'esigenza di escludere la possibilita' di fraudolente elusioni. - v. le sentenze nn. 351/1998, 415/1996, 444/1995 e 358/1994. A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte