Tributi - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Natura - Finalità extrafiscale (ambientale), in relazione al principio comunitario "chi inquina paga" - Diversità rispetto alle accise, quali imposte indirette sulla produzione, riservate allo Stato. (Classif. 255044).
Il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi (c.d. "ecotassa"), introdotto dall'art. 3, commi 24-40, della legge n. 549 del 1995, è un'imposta regionale propria derivata con finalità ambientale, in quanto mira a correggere, tassandole, le esternalità negative date dall'incidenza ambientale ritenuta indesiderabile (discariche e rifiuti ivi sversati). La finalità extrafiscale della tutela dell'ambiente si collega al principio comunitario "chi inquina paga", quale criterio di equa allocazione dei costi esterni dell'inquinamento. (Precedenti: S. 52/2022; S. 82/2021).
L'accisa di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1995, a differenza della c.d. ecotassa, è un'imposta indiretta sulla produzione, il cui gettito è riservato allo Stato. (Precedente: S 115/2010 - mass. 34491).