Sentenza 460/2000 (ECLI:IT:COST:2000:460)
Massima numero 25905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del  23/10/2000;  Decisione del  23/10/2000
Deposito del 03/11/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25783


Titolo
Borsa - Commissione nazionale per la società e la borsa (consob) - Segreto d'ufficio - Accesso a qualsiasi notizia, informazione e dato acquisiti dalla commissione nell'esercizio del suo potere di vigilanza - Ritenuta impossibilità di accesso ai documenti da parte del soggetto (promotore finanziario) nei cui confronti è avviato il procedimento disciplinare - Asserito contrasto con la normativa comunitaria, nonché ingiustificata limitazione del diritto di difesa e irragionevole discriminazione in danno dei promotori finanziari rispetto agli altri appartenenti a libere professioni (ai quali è consentito, invece, prendere visione del fascicolo procedimentale) - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.

Testo
Una volta che la si legga congiuntamente alle altre norme che con essa formano sistema, ed alla luce dei principi costituzionali, la disposizione dell'art. 4, comma 10, del d.lgs. n. 58 del 1998, non puo' certamente essere interpretata nel senso che essa renda applicabile il segreto di ufficio agli atti, alle notizie e ai dati in possesso della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) in ragione della sua attivita' di vigilanza, posti a fondamento di un procedimento disciplinare a carico di soggetti (promotori finanziari) operanti nel settore; sicche' atti, notizie e documenti, nei confronti dell'interessato, non sono affatto segreti e sono invece pienamente accessibili, non soltanto nel giudizio di opposizione alla sanzione disciplinare, ma anche nello speciale procedimento di accesso regolato dall'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale interpretazione si impone in forza delle norme, che richiedono la previa contestazione degli addebiti e le deduzioni degli interessati per l'applicazione delle sanzioni disciplinari nonche' il deposito, da parte dell'autorita' che ha emesso il provvedimento, di copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento (secondo e terzo comma dell'art. 96 dello stesso decreto n. 58 e, tramite questo, art. 23 della legge n. 689 del 1981); garanzie, queste, che non possono mancare anche nei procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, che toccano, invero, la sfera lavorativa e, con essa, le condizioni di vita della persona, in ossequio sia al diritto di difesa e ai principi di imparzialita' e trasparenza dell'attivita' amministrativa, sia al principio di eguaglianza che impone, a sua volta, di non discriminare i promotori finanziari rispetto agli appartenenti ad altra professione, ai quali e' consentito nei procedimenti disciplinari accedere ai documenti posti a base dell'addebito e controdedurre in ordine ad essi. Non e' fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. - Sul procedimento disciplinare e sulle garanzie in ordine ad esso, v. sentenze n. 71/1995 e 505/1995.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 98  co. 1

Altri parametri e norme interposte