Sentenza 461/2000 (ECLI:IT:COST:2000:461)
Massima numero 25784
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 03/11/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Soggetti beneficiari - Mancata inclusione, nel novero dei beneficiari, del convivente 'more uxorio', anche quando la convivenza presenti i caratteri della stabilità e della certezza propri del vincolo coniugale - Asserita, irragionevole, disparita' di trattamento, rispetto al coniuge beneficiario della pensione, ancorché separato o divorziato nonche' lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona - Diversita' delle situazioni confrontate - Non fondatezza della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Pensione di reversibilità - Soggetti beneficiari - Mancata inclusione, nel novero dei beneficiari, del convivente 'more uxorio', anche quando la convivenza presenti i caratteri della stabilità e della certezza propri del vincolo coniugale - Asserita, irragionevole, disparita' di trattamento, rispetto al coniuge beneficiario della pensione, ancorché separato o divorziato nonche' lamentata lesione dei diritti inviolabili della persona - Diversita' delle situazioni confrontate - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), impugnati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non includono il convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilita', anche quando la convivenza abbia acquistato gli stessi caratteri di stabilita' e certezza propri del vincolo coniugale. Infatti, la mancata inclusione del convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilita' trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Ne consegue che la diversita' delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse. Nemmeno puo' dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilita' del suddetto principio alla convivenza di fatto "purche' caratterizzata da un grado accertato di stabilita'" - piu' volte affermata da questa Corte - non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di riversibilita' (che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 Cost.). Precedenti: - sent. n. 8/1996 sui limiti della reciproca confrontabilita' delle discipline della convivenza 'more uxorio' e del rapporto coniugale. - sent. nn. 310/1989 e 237/1996 ove e' stata affermata la riferibilita' dell'art. 2 Cost. "anche alle convivenze di fatto, perche' caratterizzate da un grado accertato di stabilita'". L.T.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e dell'art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), impugnati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non includono il convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilita', anche quando la convivenza abbia acquistato gli stessi caratteri di stabilita' e certezza propri del vincolo coniugale. Infatti, la mancata inclusione del convivente 'more uxorio' tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di riversibilita' trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Ne consegue che la diversita' delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse. Nemmeno puo' dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilita' del suddetto principio alla convivenza di fatto "purche' caratterizzata da un grado accertato di stabilita'" - piu' volte affermata da questa Corte - non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di riversibilita' (che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell'uomo presidiati dall'art. 2 Cost.). Precedenti: - sent. n. 8/1996 sui limiti della reciproca confrontabilita' delle discipline della convivenza 'more uxorio' e del rapporto coniugale. - sent. nn. 310/1989 e 237/1996 ove e' stata affermata la riferibilita' dell'art. 2 Cost. "anche alle convivenze di fatto, perche' caratterizzate da un grado accertato di stabilita'". L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte