Ordinanza 462/2000 (ECLI:IT:COST:2000:462)
Massima numero 25785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  23/10/2000;  Decisione del  23/10/2000
Deposito del 03/11/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Lavoro (rapporto di) - Licenziamento collettivo per riduzione di personale - Obbligo per l'impresa di versare all'istituto della previdenza sociale un contributo pari a tre mensilità del trattamento iniziale di mobilita' - Misura elevabile di nove volte in caso di esito sfavorevole della procedura di conciliazione per dissenso opposto dai sindacati - Ritenuta limitazione della libertà di iniziativa economica, nonche' lamentato contrasto con il principio della imposizione in base a legge di prestazioni personali e patrimoniali e della tutela giurisdizionale - Motivazione carente in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (come modificato dall'art. 8, comma 1, del d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236) impugnato, in riferimento agli artt. 23, 24 e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale qualora la procedura di conciliazione non abbia esito favorevole per il dissenso opposto dai sindacati, il contributo (pari a tre mensilita' del trattamento iniziale di mobilita') che l'impresa e' tenuta a versare all'INPS viene elevato in misura fissa e predeterminata (pari a nove volte il trattamento considerato). L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte