Sentenza 101/2022 (ECLI:IT:COST:2022:101)
Massima numero 44889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  09/03/2022;  Decisione del  09/03/2022
Deposito del 21/04/2022; Pubblicazione in G. U. 27/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44888  44890


Titolo
Privilegio, pegno e ipoteca - In genere - Cause legittime di prelazione - Natura e finalità - Creazione di nuovi privilegi - Limiti e condizioni - Necessario rispetto del principio di legalità. (Classif. 192001).

Testo
Le cause legittime di prelazione costituiscono eccezioni alla regola generale, enunciata dall'art. 2741 cod. civ., per la quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, accordando preferenza a quei crediti che, in ragione della causa o delle qualità del titolare, esigano una tutela particolare. L'efficienza di un sistema siffatto è garantita dall'equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l'eccezione del regime preferenziale, giacché l'indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalità del trattamento privilegiato. A presidio di tale meccanismo è posto il principio di legalità, in forza del quale solo la legge può incidere, in base ad una nuova valutazione assiologica, sull'ordine di valori espresso dalla regola della par condicio creditorum, selezionando le cause del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresentino la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi. (Precedente: S. 326/1983).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n.   art. 2741  

codice civile    n.   art. 2745