Ordinanza 464/2000 (ECLI:IT:COST:2000:464)
Massima numero 25787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 03/11/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
25788
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici, a seguito delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - Asserita violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela del diritto sostanziale - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici, a seguito delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese - Asserita violazione del diritto di agire in giudizio per la tutela del diritto sostanziale - Questione già decisa - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi attinenti alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 con compensazione delle spese di lite in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale (cui accede la rifusione delle spese), con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall''INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni gia' dedotte in giudizio, Va, infatti, osservato che identica questione sollevata dallo stesso rimettente e' gia' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 310 del 2000. Precedenti - sent. n. 310/2000 che ha dichiarato non fondata una questione identica a quella attualmente esaminata. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 impugnato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto la previsione dell'estinzione dei giudizi attinenti alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 con compensazione delle spese di lite in assenza di un contestuale arricchimento della posizione giuridica del creditore vanificherebbe il diritto di agire per la tutela integrale del diritto sostanziale (cui accede la rifusione delle spese), con l'ulteriore rischio per l'interessato di vedersi opporre dall''INPS, in sede amministrativa, argomentazioni ed eccezioni gia' dedotte in giudizio, Va, infatti, osservato che identica questione sollevata dallo stesso rimettente e' gia' stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 310 del 2000. Precedenti - sent. n. 310/2000 che ha dichiarato non fondata una questione identica a quella attualmente esaminata. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte