Ordinanza 464/2000 (ECLI:IT:COST:2000:464)
Massima numero 25788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 03/11/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
25787
Titolo
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici, a seguito delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Asserita lesione del principio di eguaglianza con compressione dei diritti previdenziali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni - Ricostruzione dei trattamenti pensionistici, a seguito delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 - Asserita lesione del principio di eguaglianza con compressione dei diritti previdenziali - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (come modificato dall'art. 3-'bis' della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevedendo, con riguardo ai crediti alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristalizzazione con conseguente compressione dei diritti in argomento (di natura previdenziale e quindi intesi a garantire il minimo vitale). Alla suddetta conclusione si perviene in considerazione del nesso di subordinazione logico-processuale di ogni censura relativa alla normativa considerata rispetto a quella riguardante la previsione della estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 310 del 2000. L.T.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (come modificato dall'art. 3-'bis' della legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448) impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui prevedendo, con riguardo ai crediti alla ricostruzione dei trattamenti pensionistici in base alle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, una liquidazione forfettaria del 5% degli interessi sul dovuto e dilazionando i tempi di adempimento, introducono un ingiustificato deteriore trattamento degli accessori dei crediti dei pensionati aventi diritto alla c.d. cristalizzazione con conseguente compressione dei diritti in argomento (di natura previdenziale e quindi intesi a garantire il minimo vitale). Alla suddetta conclusione si perviene in considerazione del nesso di subordinazione logico-processuale di ogni censura relativa alla normativa considerata rispetto a quella riguardante la previsione della estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti gia' dichiarata non fondata con la sentenza n. 310 del 2000. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte