Ordinanza 465/2000 (ECLI:IT:COST:2000:465)
Massima numero 25789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 03/11/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Contenzioso tributario - Spese processuali - Esclusione del diritto della parte vincente alla rifusione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente del processo civile e di quello amministrativo e rispetto all'omologo caso della disciplina delle spese in caso di rinuncia al ricorso, con compressione della piena tutela del diritto azionato - Questioni identiche ad altre dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.
Contenzioso tributario - Spese processuali - Esclusione del diritto della parte vincente alla rifusione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento rispetto alla normativa vigente del processo civile e di quello amministrativo e rispetto all'omologo caso della disciplina delle spese in caso di rinuncia al ricorso, con compressione della piena tutela del diritto azionato - Questioni identiche ad altre dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza.
Testo
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, per le controversie tributarie, non riconosce alla parte vittoriosa il diritto alla rifusione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio. Va, infatti, osservato che le attuali questioni sono identiche a quelle dichiarate non fondate con la sentenza n. 53 del 1998 e manifestamente infondate nelle ordinanze n. 368 del 1998 e nn. 77 e 265 del 1999 ove la Corte ha gia' dato, quindi, esaurienti risposte alle argomentazioni svolte dagli attuali rimettenti a sostegno delle sollevate questioni. - Precedenti specifici: - sent. n. 53/1998 nonche' ord. nn. 368/1998 e 77 e 265/1999. L.T.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, per le controversie tributarie, non riconosce alla parte vittoriosa il diritto alla rifusione delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere conseguente al riconoscimento della fondatezza del ricorso da parte dell'ufficio. Va, infatti, osservato che le attuali questioni sono identiche a quelle dichiarate non fondate con la sentenza n. 53 del 1998 e manifestamente infondate nelle ordinanze n. 368 del 1998 e nn. 77 e 265 del 1999 ove la Corte ha gia' dato, quindi, esaurienti risposte alle argomentazioni svolte dagli attuali rimettenti a sostegno delle sollevate questioni. - Precedenti specifici: - sent. n. 53/1998 nonche' ord. nn. 368/1998 e 77 e 265/1999. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte