Ordinanza 466/2000 (ECLI:IT:COST:2000:466)
Massima numero 25790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 03/11/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Ritenuta esclusione, in base al diritto vivente, dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di buon andamento e di imparzialità - Impropria attivazione del giudizio di legittimita' costituzionale, al fine di ottenere l'avallo della corte a favore di una determinata interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione all'esercizio della professione - Ritenuta esclusione, in base al diritto vivente, dell'obbligo di motivare i giudizi espressi dalle commissioni esaminatrici - Lamentata irragionevolezza, nonché asserito contrasto con la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione e con il principio di buon andamento e di imparzialità - Impropria attivazione del giudizio di legittimita' costituzionale, al fine di ottenere l'avallo della corte a favore di una determinata interpretazione della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato costituente ad avviso del rimettente "diritto vivente", non prevede l'obbligo di esplicita motivazione per i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Va, infatti, osservato che la questione non e' in realta' diretta a risolvere un dubbio di legittimita' costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma. Tale attivita', invece, e' rimessa ai giudici rimettenti, tanto piu' in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati. Precedenti: - sent. n. 350 del 1997 sulla possibile prospettazione di dubbi di legittimita' costituzionale in riferimento al diritto vivente. - ord. nn. 70/1998 e 436/1996 sulla estraneita' dell'attivita' di interpretazione delle leggi ordinarie dai compiti specifici della Corte costituzionale. L.T.
Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato costituente ad avviso del rimettente "diritto vivente", non prevede l'obbligo di esplicita motivazione per i giudizi espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione alla professione di avvocato. Va, infatti, osservato che la questione non e' in realta' diretta a risolvere un dubbio di legittimita' costituzionale, ma si traduce piuttosto in un improprio tentativo di ottenere l'avallo di questa Corte a favore di una determinata interpretazione della norma. Tale attivita', invece, e' rimessa ai giudici rimettenti, tanto piu' in presenza di indirizzi giurisprudenziali non stabilizzati. Precedenti: - sent. n. 350 del 1997 sulla possibile prospettazione di dubbi di legittimita' costituzionale in riferimento al diritto vivente. - ord. nn. 70/1998 e 436/1996 sulla estraneita' dell'attivita' di interpretazione delle leggi ordinarie dai compiti specifici della Corte costituzionale. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte