Ordinanza 467/2000 (ECLI:IT:COST:2000:467)
Massima numero 25791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
23/10/2000; Decisione del
23/10/2000
Deposito del 03/11/2000; Pubblicazione in G. U. 08/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati - Assenza di criteri obiettivi e predeterminati - Ritenuta possibilità di adozione di provvedimenti discrezionali e privi di motivazione - Asserita incompatibilita' con il principio del giudice naturale e con il principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze per la magistratura militare, rispetto a quella stabilita per la magistratura ordinaria - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Ordinamento giudiziario militare - Supplenze di magistrati - Assenza di criteri obiettivi e predeterminati - Ritenuta possibilità di adozione di provvedimenti discrezionali e privi di motivazione - Asserita incompatibilita' con il principio del giudice naturale e con il principio di eguaglianza, per ingiustificata disparità di trattamento nella disciplina delle supplenze per la magistratura militare, rispetto a quella stabilita per la magistratura ordinaria - Questione già dichiarata non fondata - Assenza di profili o argomenti nuovi - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7'bis' e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133) e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui consentirebbero provvedimenti di applicazione e supplenza dei magistrati dei Tribunali militari del tutto discrezionali e privi di motivazione, senza prevedere che si determinino nullita' per inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacita' del giudice. Come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 392 del 2000 che - successivmaente alle attuali ordinanze di rimessione ha dichiarato non fondata identica questione - la premessa interpretativa da cui muove il rimettente non puo' essere condivisa in quanto si deve ritenere che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, ivi comprese quelle che disciplinano le applicazioni o le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Pertanto, anche nell'ordinamento giudiziario militare, applicazioni e supplenze possono essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti e ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare. Precedente specifico: sent. n. 392 del 2000. L.T.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7'bis' e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133) e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui consentirebbero provvedimenti di applicazione e supplenza dei magistrati dei Tribunali militari del tutto discrezionali e privi di motivazione, senza prevedere che si determinino nullita' per inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacita' del giudice. Come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 392 del 2000 che - successivmaente alle attuali ordinanze di rimessione ha dichiarato non fondata identica questione - la premessa interpretativa da cui muove il rimettente non puo' essere condivisa in quanto si deve ritenere che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, ivi comprese quelle che disciplinano le applicazioni o le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Pertanto, anche nell'ordinamento giudiziario militare, applicazioni e supplenze possono essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti e ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare. Precedente specifico: sent. n. 392 del 2000. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
co. 1
Altri parametri e norme interposte