Sentenza 470/2000 (ECLI:IT:COST:2000:470)
Massima numero 25794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  23/10/2000;  Decisione del  23/10/2000
Deposito del 06/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Caccia - Danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria - Risarcimento da parte del fondo di garanzia per le vittime della caccia - Intervento del fondo nei soli casi in cui l'autore del danno sia ignoto o non assicurato - Omessa previsione di analoga tutela nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente - Carenza di ragionevole giustificazione, con lesione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale 'in parte qua' - Assorbimento di ogni altro profilo.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente. Lo scopo dell'istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia e' quello di consentire in ogni caso il pieno ristoro dei danni alla persona; la previsione della operativita' del Fondo soltanto quando l'autore del danno sia ignoto o non sia assicurato (cioe' in ipotesi nelle quali il danno viene causato da un soggetto del quale non si conosce se ha copertura o da un soggetto che, non essendo assicurato, non ha contribuito al Fondo) con esclusione, invece, dell'intervento del Fondo nel caso in cui il danno venga causato da chi, pur regolarmente assicurato, subisce le conseguenze di un evento (la messa in liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice) in ordine al quale, evidentemente, non ha alcuna responsabilita', appare del tutto priva di ragionevole giustificazione e quindi si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte