Sentenza 101/2022 (ECLI:IT:COST:2022:101)
Massima numero 44890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  09/03/2022;  Decisione del  09/03/2022
Deposito del 21/04/2022; Pubblicazione in G. U. 27/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44888  44889


Titolo
Tributi - In genere - Credito fiscale e credito per rivalsa - Diversità delle cause sottostanti - Conseguente ragionevole differenziazione delle discipline (nel caso di specie, inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della norma che non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa spettante al gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento, ferma l'opportunità che il legislatore proceda ad una revisione organica della materia in esame). (Classif. 255001).

Testo

A differenza del credito fiscale, che rinviene la propria causa in una prestazione patrimoniale posta dall'ordinamento a carico di un soggetto in base ad uno specifico indice di capacità contributiva e destinata a sovvenire a pubbliche spese, quello per rivalsa trova titolo nel potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge al soggetto obbligato all'assolvimento del tributo di recuperarne l'onere economico. (Precedenti: S. 167/2018 - mass. 40114; S. 89/2018 - mass. 40740; S. 269/2017 - mass. 41949; S. 236/2017 - mass. 42144).


(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per richiesta di intervento additivo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Livorno in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 2752, terzo comma, cod. civ., che non munisce di privilegio generale mobiliare il credito per rivalsa spettante, ai sensi dell'art. 3, comma 26, della legge n. 549 del 1995, al gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo di rifiuti - che abbia versato il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, c.d. "ecotassa" - nei confronti del soggetto che ha effettuato il conferimento. La norma censurata non determina una ingiustificata disparità di trattamento, in quanto la rivalsa connessa al versamento dell'ecotassa da un lato non è inscrivibile nel genus dei «crediti per le imposte, tasse e tributi» degli enti territoriali di cui all'art. 2752, terzo comma, cod. civ.; dall'altro, non è assimilabile a quella accordata dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 al soggetto obbligato per le accise, assunto a tertium comparationis. Nel ribadire che spetta soltanto al legislatore elevare la causa di un credito a ragione giustificatrice dell'istituzione di un nuovo privilegio va, nondimeno, rilevata l'opportunità di una revisione organica della materia in esame, allo scopo di verificare la congruenza tra i caratteri morfologici e funzionali assegnati alle singole figure di rivalsa e le forme di tutela poste a garanzia del loro efficiente esercizio). (Precedenti: S. 1/2020 - mass. 41780; S. 113/2004 - mass. 28423; S. 1/1998 - mass. 23678; S. 37/1997 - mass. 23116; S. 40/1996 - mass. 22177; S. 11/1995 - mass. 21247; S. 2/1995 - mass. 21237; S. 84/1992 - mass. 17930; S. 26/1982 - mass. 9317).



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 2752  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte