Sentenza 477/2000 (ECLI:IT:COST:2000:477)
Massima numero 25810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  25/10/2000;  Decisione del  25/10/2000
Deposito del 08/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25808  25809  25811  25812  25813  25814  25815


Titolo
Camere di commercio - Riordinamento con legge dello stato - Configurazione delle camere di commercio come enti autonomi - Mancato adeguamento della legislazione regionale del trentino-alto adige ai principi informatori della riforma statale - Contrasto con il principio di autonomia - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, nella parte in cui definendo la natura delle camere di commercio, manca di qualificarle come enti dotati di autonomia; in contrasto pertanto con il principio di autonomia, risultante dall'art. 1, comma 1, della legge dello Stato 29 dicembre 1993, n. 580, contrasto che la Regione, a norma dello statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, era tenuta a eliminare, adeguandosi alla legislazione dello Stato che la vincola.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  29/12/1993  n. 580  art. 1    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 2