Sentenza 477/2000 (ECLI:IT:COST:2000:477)
Massima numero 25811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  25/10/2000;  Decisione del  25/10/2000
Deposito del 08/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25808  25809  25810  25812  25813  25814  25815


Titolo
Camere di commercio - Riordinamento con legge dello stato - Poteri del consiglio camerale - Approvazione dello statuto dell'ente - Mancato adeguamento della legislazione regionale del trentino-alto adige ai principi informatori della riforma statale - Contrasto con il principio di autonomia statutaria - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, nella parte in cui, prevedendo i compiti del consiglio camerale delle camere di commercio, manca di inserire tra questi l'approvazione dello statuto dell'ente, senza disciplinarne contenuti e procedura; in contrasto, pertanto, con il principio di autonomia statutaria delle camere e con il principio della competenza statutaria del consiglio stesso, risultanti rispettivamente dagli artt. 3 e 11 della legge dello Stato 29 dicembre 1993, n. 580, principi ai quali la Regione doveva adeguarsi a norma dello statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  29/12/1993  n. 580  art. 3  

legge  29/12/1993  n. 580  art. 11  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 2