Sentenza 477/2000 (ECLI:IT:COST:2000:477)
Massima numero 25812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  25/10/2000;  Decisione del  25/10/2000
Deposito del 08/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25808  25809  25810  25811  25813  25814  25815


Titolo
Camere di commercio - Riordinamento con legge dello stato - Composizione del consiglio camerale - Mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi informatori della riforma statale - Contrasto con il principio di rappresentatività - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, nella parte in cui disciplinano la composizione del consiglio camerale delle camere di commercio in contrasto con il principio di rappresentativita' risultante dall'art. 12 della legge dello Stato 29 dicembre 1993, n. 580, al quale la Regione doveva adeguarsi a norma dello statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  29/12/1993  n. 580  art. 12  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 1  

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 2    co. 2