Sentenza 477/2000 (ECLI:IT:COST:2000:477)
Massima numero 25812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
25/10/2000; Decisione del
25/10/2000
Deposito del 08/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Titolo
Camere di commercio - Riordinamento con legge dello stato - Composizione del consiglio camerale - Mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi informatori della riforma statale - Contrasto con il principio di rappresentatività - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Camere di commercio - Riordinamento con legge dello stato - Composizione del consiglio camerale - Mancato adeguamento della legislazione regionale ai principi informatori della riforma statale - Contrasto con il principio di rappresentatività - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, nella parte in cui disciplinano la composizione del consiglio camerale delle camere di commercio in contrasto con il principio di rappresentativita' risultante dall'art. 12 della legge dello Stato 29 dicembre 1993, n. 580, al quale la Regione doveva adeguarsi a norma dello statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 6 e 7 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 9 agosto 1982, n. 7, nella parte in cui disciplinano la composizione del consiglio camerale delle camere di commercio in contrasto con il principio di rappresentativita' risultante dall'art. 12 della legge dello Stato 29 dicembre 1993, n. 580, al quale la Regione doveva adeguarsi a norma dello statuto e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 29/12/1993
n. 580
art. 12
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 1
decreto legislativo 16/03/1992
n. 266
art. 2
co. 2