Sentenza 477/2000 (ECLI:IT:COST:2000:477)
Massima numero 25813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
25/10/2000; Decisione del
25/10/2000
Deposito del 08/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Titolo
Camere di commercio - Riordinamento con legge dello stato - Denuncia di mancato adeguamento della legislazione regionale del trentino-alto adige ai principi informatori della riforma statale - Non fondatezza delle questioni.
Camere di commercio - Riordinamento con legge dello stato - Denuncia di mancato adeguamento della legislazione regionale del trentino-alto adige ai principi informatori della riforma statale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Al di la' di interpretazioni conformi alla legislazione statale - che pur potrebbero essere sostenute - non hanno comunque fondamento tutte quelle censure governative rivolte alla legislazione regionale del Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle camere di commercio per <> alle leggi dello Stato: cio' in base alla considerazione, assorbente, che non ogni mancata corrispondenza tra disciplina posta dallo Stato e disciplina posta dalla Regione si risolve di per se' in illegittimita' di quest'ultima, se non venga in questione il rispetto di <> o, se del caso, dell'<>. Pertanto cadono le censure rivolte a disposizioni della legge regionale n. 7 del 1982 e a leggi ad essa successive, in relazione a disposizioni contenute nella legge dello Stato n. 580 del 1993 che non attengono - o non e' dimostrato che attengano - a quel nucleo normativo indisponibile da parte del legislatore regionale. In particolare, non appartengono a tale categoria di norme le disposizioni statali: a) sulle specifiche attribuzioni delle camere di commercio (art. 2); b) sulla composizione in dettaglio del consiglio, sulla sua costituzione, sui requisiti e le cause ostative per la nomina, sulle cause di decadenza, contenute negli artt. 10, 12, 13, salvo quanto detto sul carattere rappresentativo del consiglio; c) concernenti la specificazione dei compiti del consiglio, contenute nell'art. 11, salvo quanto detto a proposito della potesta' statutaria; d) relative alla giunta camerale e al presidente contenute negli artt. 14 e 16; e) sul collegio dei revisori dei conti, contenute nell'art. 17; f) le disposizioni di dettaglio circa le riunioni e le deliberazioni del consiglio, contenute nell'art. 15; g) le disposizioni sul finanziamento contenute nell'art. 18, stante comunque il riferimento che la legge regionale fa - analogamente all'art. 3 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 - alle previsioni delle leggi dello Stato; h) le disposizioni circa il segretario generale contenute nell'art. 20; i) la disposizione dell'art. 6 sulle modalita' di deliberazione richieste per la creazione dell'unione regionale delle camere; l) le disposizioni dell'art. 4 circa l'ambito e le procedure di controllo delle delibere consiliari; m) le disposizioni dell'art. 5, circa lo scioglimento dei consigli.
Al di la' di interpretazioni conformi alla legislazione statale - che pur potrebbero essere sostenute - non hanno comunque fondamento tutte quelle censure governative rivolte alla legislazione regionale del Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle camere di commercio per <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 29/12/1993
n. 580
art. 2
legge 29/12/1993
n. 580
art. 4
legge 29/12/1993
n. 580
art. 5
legge 29/12/1993
n. 580
art. 6
legge 29/12/1993
n. 580
art. 10
legge 29/12/1993
n. 580
art. 11
legge 29/12/1993
n. 580
art. 12
legge 29/12/1993
n. 580
art. 13
legge 29/12/1993
n. 580
art. 14
legge 29/12/1993
n. 580
art. 15
legge 29/12/1993
n. 580
art. 16
legge 29/12/1993
n. 580
art. 17
legge 29/12/1993
n. 580
art. 18
legge 29/12/1993
n. 580
art. 20