Sentenza 477/2000 (ECLI:IT:COST:2000:477)
Massima numero 25814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  25/10/2000;  Decisione del  25/10/2000
Deposito del 08/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25808  25809  25810  25811  25812  25813  25815


Titolo
Camere di commercio - Riordinamento con legge dello stato - Denuncia di mancato adeguamento della legislazione della regione trentino-alto adige ai principi informatori della riforma - Personale delle camere di commercio - Stato giuridico e trattamento economico - Disciplina con rinvio a quella concernente il personale della stessa regione trentino-alto adige - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale n. 8 del 1980, sostituito dall'art. 2 della legge regionale n. 8 del 1987, censurato perche', disciplinando lo stato giuridico e il trattamento economico del personale delle camere di commercio attraverso un rinvio alla disciplina generale concernente il personale della Regione Trentino-Alto Adige, non renderebbe applicabili le disposizioni della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo n. 29 del 1993 secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 580 del 1993. Sennonche' la doglianza, riferibile piu' propriamente non alla norma di rinvio di cui e' causa ma alle norme regionali alle quali e' operato il rinvio, non e' in alcun modo motivata ma e' solo apoditticamente affermata, venedo cosi' a mancare un elemento essenziale del ricorso del Governo. - V., sull'onere di motivazione del ricorso in via principale, sentenza n. 384/1999.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  29/12/1993  n. 580  art. 19