Sentenza 477/2000 (ECLI:IT:COST:2000:477)
Massima numero 25815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del
25/10/2000; Decisione del
25/10/2000
Deposito del 08/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Titolo
Camere di commercio - Rapporto di impiego del personale - Disciplina regionale del trentino-alto adige - Composizione del consiglio per l'organizzazione e il personale e procedure concorsuali - Asserito contrasto con i principi della legislazione dello stato - Non fondatezza delle questioni.
Camere di commercio - Rapporto di impiego del personale - Disciplina regionale del trentino-alto adige - Composizione del consiglio per l'organizzazione e il personale e procedure concorsuali - Asserito contrasto con i principi della legislazione dello stato - Non fondatezza delle questioni.
Testo
In relazione alle censure rivolte alla disciplina regionale del Trentino-Alto Adige, nella parte concernente il rapporto di impiego vigente per le camere di commercio - in particolare, rivolte alle norme sulla composizione del consiglio per l'organizzazione e il personale e sulle procedure di concorso -, disciplina alla quale viene mosso il rilievo di essere in contrasto con il decreto legislativo n. 29 del 1993 contenente la riforma dell'impiego pubblico, basta rilevare che le disposizioni di tale decreto costituiscono, per espressa dizione del suo art. 1, comma 3, principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, non vincolanti di per se' la potesta' legislativa della Regione Trentino-Alto Adige nelle materie attribuite alla competenza legislativa prevista dall'art. 4 del suo statuto, tra le quali rientrano tanto quella dell'ordinamento delle camere di commercio (n. 8) quanto quella dell'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto (n. 1). Nulla poi e' dato di evincere - che possa rilevare per sostenere le censure - dai principi desumibili dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992 (sulla cui base e' stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 1993), principi che il comma 2 dello stesso art. 2 e l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 qualificano come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, e quindi vincolanti anche la potesta' legislativa della Regione Trentino-Alto Adige prevista dall'art. 4 dello statuto. Pertanto non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 8 del 1980, sostituito dall'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8 e dall'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1987, sollevate in riferimento all'art. 19 della legge n. 580 del 1993.
In relazione alle censure rivolte alla disciplina regionale del Trentino-Alto Adige, nella parte concernente il rapporto di impiego vigente per le camere di commercio - in particolare, rivolte alle norme sulla composizione del consiglio per l'organizzazione e il personale e sulle procedure di concorso -, disciplina alla quale viene mosso il rilievo di essere in contrasto con il decreto legislativo n. 29 del 1993 contenente la riforma dell'impiego pubblico, basta rilevare che le disposizioni di tale decreto costituiscono, per espressa dizione del suo art. 1, comma 3, principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, non vincolanti di per se' la potesta' legislativa della Regione Trentino-Alto Adige nelle materie attribuite alla competenza legislativa prevista dall'art. 4 del suo statuto, tra le quali rientrano tanto quella dell'ordinamento delle camere di commercio (n. 8) quanto quella dell'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto (n. 1). Nulla poi e' dato di evincere - che possa rilevare per sostenere le censure - dai principi desumibili dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992 (sulla cui base e' stato emanato il decreto legislativo n. 29 del 1993), principi che il comma 2 dello stesso art. 2 e l'art. 3 del decreto legislativo n. 29 qualificano come norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, e quindi vincolanti anche la potesta' legislativa della Regione Trentino-Alto Adige prevista dall'art. 4 dello statuto. Pertanto non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge regionale del Trentino-Alto Adige n. 8 del 1980, sostituito dall'art. 5 della legge regionale 18 giugno 1987, n. 8 e dall'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1983, n. 18, sostituito dall'art. 7 della legge regionale n. 8 del 1987, sollevate in riferimento all'art. 19 della legge n. 580 del 1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 29/12/1993
n. 580
art. 19
decreto legislativo 03/02/1993
n. 29
art. 0