Ordinanza 478/2000 (ECLI:IT:COST:2000:478)
Massima numero 25807
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
25/10/2000; Decisione del
25/10/2000
Deposito del 08/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale su beni mobili - Beni mobili di azienda ceduta - Appartenenza dei beni a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari - Dimostrazione mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore - Asserita illogicità della disposizione con disparita' di trattamento e con lesione del diritto di agire in giudizio a tutela del diritto di proprietà - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale su beni mobili - Beni mobili di azienda ceduta - Appartenenza dei beni a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari - Dimostrazione mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore - Asserita illogicità della disposizione con disparita' di trattamento e con lesione del diritto di agire in giudizio a tutela del diritto di proprietà - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, 42 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che nell'esecuzione esattoriale su beni mobili l'ufficiale esattoriale debba astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento solo nelle ipotesi in cui l'appartenenza dei beni a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari sia dimostrata mediante esibizione di atto pubblico o di scrittura privata autenticata di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore. L.T.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di motivazione sulla rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, 42 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che nell'esecuzione esattoriale su beni mobili l'ufficiale esattoriale debba astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento solo nelle ipotesi in cui l'appartenenza dei beni a persone diverse dal debitore o dai suoi familiari sia dimostrata mediante esibizione di atto pubblico o di scrittura privata autenticata di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte