Ordinanza 483/2000 (ECLI:IT:COST:2000:483)
Massima numero 25819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
25/10/2000; Decisione del
25/10/2000
Deposito del 09/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Procedimento civile - Procedure di volontaria giurisdizione, attinenti all'esercizio della potestà dei genitori - Parti non abbienti - Mancata previsione dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato - Asserita disparita' di trattamento, nonché violazione del diritto di difesa in giudizio - Questione proposta nel corso di un procedimento per la liquidazione del compenso al difensore - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Procedimento civile - Procedure di volontaria giurisdizione, attinenti all'esercizio della potestà dei genitori - Parti non abbienti - Mancata previsione dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato - Asserita disparita' di trattamento, nonché violazione del diritto di difesa in giudizio - Questione proposta nel corso di un procedimento per la liquidazione del compenso al difensore - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità.
Testo
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'ammissione delle parti non abbienti al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di volontaria giurisdizione di cui agli artt. 317-bis, 330, 333 e 336 cod. civ., relative all'esercizio della potesta' dei genitori. Va, infatti, osservato che, come risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, i giudizi nei quali il difensore ha prestato la sua opera professionale garantendo la difesa della parte ammessa al gratuito patrocinio hanno gia' avuto svolgimento e il rimettente deve pronunciarsi soltanto sulla liquidazione del compenso, sicche' rispetto a tale pronuncia la prospettata questione e' assolutamente irrilevante. Precedenti: - ord. n. 355 del 2000 ove e' stata delineata la diversita' tra gratuito patrocinio e patrocinio a spese dello Stato. L.T.
Manifesta inammissibilita' - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede l'ammissione delle parti non abbienti al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di volontaria giurisdizione di cui agli artt. 317-bis, 330, 333 e 336 cod. civ., relative all'esercizio della potesta' dei genitori. Va, infatti, osservato che, come risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, i giudizi nei quali il difensore ha prestato la sua opera professionale garantendo la difesa della parte ammessa al gratuito patrocinio hanno gia' avuto svolgimento e il rimettente deve pronunciarsi soltanto sulla liquidazione del compenso, sicche' rispetto a tale pronuncia la prospettata questione e' assolutamente irrilevante. Precedenti: - ord. n. 355 del 2000 ove e' stata delineata la diversita' tra gratuito patrocinio e patrocinio a spese dello Stato. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte