Ordinanza 484/2000 (ECLI:IT:COST:2000:484)
Massima numero 25820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  25/10/2000;  Decisione del  25/10/2000
Deposito del 09/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25821


Titolo
Assistenza e beneficenza - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ipab) - Soppressione delle ipab operanti nel territorio della regione sardegna e trasferimento dei relativi beni, attività e personale ai comuni - Condizioni inderogabili - Asserita lesione delle competenze regionali nella materia e del principio di buon andamento, nonche' ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad analoghe istituzioni a carattere nazionale oppure operanti nelle regioni a statuto ordinario - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 impugnato, in riferimento agli artt. 3, 18, 38, 116 e 117 della Costituzione, nella parte in cui, nell'ambito del trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni amministrative in materia di assistenza e beneficenza pubblica, fissa condizioni inderogabili per l'esclusione del trasferimento ai comuni dei beni, attivita' e personale delle IPAB soppresse operanti nel territorio regionale e colloca a livello comunale tutte le IPAB infraregionali non soppresse. Va, infatti, osservato che: 'a)' non sussiste la prospettata violazione degli artt. 116 e 117 Cost. in quanto, come gia' sottolineato da questa Corte, la disposizione denunciata e' destinata a dare vita, in corrispondenza con i contenuti e gli obiettivi dello Statuto della Regione Sardegna, ad una disciplina che, nell'unita' dell'ordinamento giuridico, concilii, armonizzandole, l'organizzazione delle autonomie regionali con quella dei pubblici poteri e delle pubbliche funzioni; 'b)' priva di fondamento e' anche la censura riferita agli artt. 3, 18 e 38 Cost. in quanto la norma impugnata prevedendo, da un lato, la possibilita' per alcune IPAB operanti a livello regionale di continuare a sussistere come enti morali e riservando, dall'altro, alla discrezionalita' del legislatore la determinazione in ordine al trasferimento ai comuni dei beni e delle attivita' delle IPAB invece soppresse, si dimostra rispettosa sia dell'esigenza di garantire il pluralismo istituzionale nel settore assistenziale sia del principio, fissato dall'art. 16 dello stesso d.P.R. n. 348 del 1979, secondo cui le funzioni relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza vanno attribuite ai comuni ed e' inoltre conforme ai principi cui si ispirano analoghe normative nazionali o delle regioni a statuto ordinario. Precedenti: - sent. n. 396 del 1988 ove e' stato affermato che l'art. 38, ultimo comma, Cost. garantisce l'esigenza del pluralismo istituzionale nel settore assistenziale. - sent. n. 213 del 1998 ove, sviluppando affermazioni gia' contenute nella precedente sent. n. 396 del 1988, si e' analizzata la finalita' dell'art. 17 del d.P.R. n. 348 del 1979 attualmente impugnato. - sent. n. 173 del 1981 e ord. n. 313 del 1988 sul ruolo centrale attribuito dal d.P.R. n. 348 del 1979 ai comuni nella gestione dei servizi di assistenza e beneficenza. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 18

Costituzione  art. 38

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte