Ordinanza 102/2022 (ECLI:IT:COST:2022:102)
Massima numero 44906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/03/2022; Decisione del
09/03/2022
Deposito del 21/04/2022; Pubblicazione in G. U. 27/04/2022
Titolo
Esecuzione forzata - In genere - Procedure esecutive sulla prima casa - Sospensione e successive proroghe, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Denunciata disparità di trattamento, compressione della libertà di iniziativa economica privata, del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale nonché violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 097001).
Esecuzione forzata - In genere - Procedure esecutive sulla prima casa - Sospensione e successive proroghe, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Denunciata disparità di trattamento, compressione della libertà di iniziativa economica privata, del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale nonché violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 097001).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 Cost., nonché in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che proroga al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, introdotta dall'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020. La sentenza n. 128 del 2021, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata. (Precedenti: O. 184/2021 - mass. 44051; O. 203/2019 - mass. 42838; O. 91/2019 - mass. 42554; O. 137/2017 - mass. 39407; O. 38/2017 - mass. 39555; O. 34/2017 - mass. 39439; O. 181/2016 - mass. 38990; O. 4/2016 - mass. 38693).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 Cost., nonché in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 13, comma 14, del d.l. n. 183 del 2020, come conv., che proroga al 30 giugno 2021 la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, introdotta dall'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020. La sentenza n. 128 del 2021, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata. (Precedenti: O. 184/2021 - mass. 44051; O. 203/2019 - mass. 42838; O. 91/2019 - mass. 42554; O. 137/2017 - mass. 39407; O. 38/2017 - mass. 39555; O. 34/2017 - mass. 39439; O. 181/2016 - mass. 38990; O. 4/2016 - mass. 38693).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
31/12/2020
n. 183
art. 13
co. 14
legge
26/02/2021
n. 21
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1