Sentenza 487/2000 (ECLI:IT:COST:2000:487)
Massima numero 25942
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
25/10/2000; Decisione del
25/10/2000
Deposito del 10/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Attribuzioni relative al segreto di stato - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri, nei confronti del procuratore della repubblica e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di bologna - Requisito oggettivo del conflitto - Sussistenza.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Attribuzioni relative al segreto di stato - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri, nei confronti del procuratore della repubblica e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di bologna - Requisito oggettivo del conflitto - Sussistenza.
Testo
Deve essere confermata l'ammissibilita' - sotto il profilo oggettivo - del conflitto tra poteri insorto tra Presidente del Consiglio dei ministri e autorita' giudiziarie presso il Tribunale di Bologna nella materia della tutela del segreto di Stato: poiche' i due ricorsi all'esame riguardano attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione penale e della funzione giurisdizionale, da parte rispettivamente del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, ed alla salvaguardia della sicurezza dello Stato anche attraverso lo strumento del segreto, la cui tutela, attraverso la sua opposizione e conferma, e' attribuita alla responsabilita' del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento.
Deve essere confermata l'ammissibilita' - sotto il profilo oggettivo - del conflitto tra poteri insorto tra Presidente del Consiglio dei ministri e autorita' giudiziarie presso il Tribunale di Bologna nella materia della tutela del segreto di Stato: poiche' i due ricorsi all'esame riguardano attribuzioni costituzionalmente garantite inerenti all'esercizio dell'azione penale e della funzione giurisdizionale, da parte rispettivamente del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari, ed alla salvaguardia della sicurezza dello Stato anche attraverso lo strumento del segreto, la cui tutela, attraverso la sua opposizione e conferma, e' attribuita alla responsabilita' del Presidente del Consiglio dei ministri, sotto il controllo del Parlamento.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37