Sentenza 487/2000 (ECLI:IT:COST:2000:487)
Massima numero 25943
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  25/10/2000;  Decisione del  25/10/2000
Deposito del 10/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25941  25942


Titolo
Segreto di stato - Tutela - Atti coperti da segreto di stato ritualmente opposto dal presidente del consiglio dei ministri - Inutilizzabilità, a fini probatori, nel processo penale, a seguito delle sentenze della corte costituzionale n. 110 e n. 410 del 1998 - Ricorso del presidente del consiglio dei ministri, per conflitto di attribuzione, nei confronti del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di bologna - Lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente - Non spettanza al predetto pubblico ministero di formulare la richiesta di archiviazione corredata di documenti inutilizzabili in quanto coperti dal segreto di stato e non spettanza al giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale di fissare l'udienza in camera di consiglio a norma dell'art. 409 cod. proc. pen. - Annullamento conseguente della richiesta di archiviazione nonché degli atti conseguenziali, compreso il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

Testo
Non spetta al pubblico ministero presentare al Giudice per le indagini preliminari richiesta di non doversi procedere, corredata di documenti coperti da segreto di Stato ritualmente opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei ministri, derivando il divieto di utilizzazione e di conservazione nel fascicolo processuale di tali atti inequivocabilmente e in via definitiva dalle sentenze della Corte costituzionale n. 110 e n. 410 del 1998; conseguendo al divieto in questione - nel rispetto della correttezza che deve ispirare i rapporti tra autorita' giudiziaria e potere esecutivo in tale materia - anche l'obbligatoria restituzione dei documenti coperti da tale segreto, indipendentemente da una richiesta dell'autorita' responsabile della loro custodia. In accoglimento del ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,per lesione delle sue attribuzioni costituzionali, va disposto quindi l'annullamento della richiesta di non doversi procedere, presentata dal resistente in data 3 maggio 1999 al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Inoltre per le stesse ragioni va accolto anche il ricorso proposto nei confronti del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, al quale non spetta utilizzare in alcun modo, direttamente o indirettamente, gli atti e i documenti coperti da segreto di Stato, la cui inutilizzabilita' e' stata definitivamente accertata (con le sentenze citate nn. 110 e 410 del 1998) neppure ai fini dei provvedimenti conseguenziali alla richiesta del pubblico ministero presentata in data 3 maggio 1999, e fissare l'udienza in camera di consiglio prevista dall'art. 409, secondo comma, cod. proc. pen. E di conseguenza va annullato il decreto in data 31 maggio 1999, con il quale e' stata fissata al 14 luglio 1999 l'udienza in camera di consiglio. - Sull'obbligo del p.m. di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l'intero fascicolo delle indagini preliminari previsto dall'art. 408, comma 1, cod. proc. pen., sentenza n. 145/1991 e sulla inutilizzabilita' d'ufficio dei documenti, ordinanza n. 344/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 87

Costituzione  art. 94

Costituzione  art. 95

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 126

Altri parametri e norme interposte