Ordinanza 489/2000 (ECLI:IT:COST:2000:489)
Massima numero 25825
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
25/10/2000; Decisione del
25/10/2000
Deposito del 10/11/2000; Pubblicazione in G. U. 15/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Lamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per reato di diffamazione a carico di un deputato - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto tra poteri dello stato proposto dal giudice del tribunale di cosenza (sezione gip-gup), nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Requisiti soggettivo e oggettivo - Sussistenza - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Lamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale per reato di diffamazione a carico di un deputato - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto tra poteri dello stato proposto dal giudice del tribunale di cosenza (sezione gip-gup), nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Requisiti soggettivo e oggettivo - Sussistenza - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice del Tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 9 novembre 1999, ha dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilita' del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il Giudice della sezione GIP-GUP del Tribunale di Cosenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilita' assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice del Tribunale di Cosenza, sezione GIP-GUP, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 9 novembre 1999, ha dichiarato insindacabili le opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilita' del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il Giudice della sezione GIP-GUP del Tribunale di Cosenza, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilita' assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3