Ordinanza 490/2000 (ECLI:IT:COST:2000:490)
Massima numero 25828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  27/10/2000;  Decisione del  27/10/2000
Deposito del 14/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Cesso civile - Riforma - Regime transitorio - Processi pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998 - Applicabilità delle disposizioni anteriormente vigenti, anche quando essa comporti declaratoria di incompetenza a favore di uffici soppressi (nella specie, a favore del soppresso ufficio di pretore) - Asserito contrasto con il criterio direttivo della legge delega <> e con il principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 135, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e dell'art. 5 del codice di procedura civile, censurati nella parte in cui prevedono, <>, che nei processi civili, pendenti davanti al tribunale alla data di efficacia del d.lgs. n. 51 del 1998, si applichino le disposizioni in materia di competenza anteriormente vigenti, anche quando cio' comporti la declaratoria di incompetenza a favore di uffici soppressi. Nella specie, non si ravvisa violazione del principio di buon andamento e imparzialita' della amministrazione - per essere questo del tutto estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale - ne' risulta in alcun modo violato il limite della ragionevolezza e della non arbitrarieta', alle scelte del legislatore in tema di successione di leggi processuali nel tempo ne', tantomeno, dei principi concernenti la delega legislativa, la quale non fa venire meno ogni discrezionalita' del legislatore delegato, potendo essere piu' o meno ampia, in relazione al grado di specificita' dei criteri fissati nella legge delega. Infine, deve osservarsi che le norme transitorie del decreto in esame sono improntate dall'intento di limitare la sopravvivenza dell'ufficio pretorile, al solo fine dell'esaurimento del contenzioso pendente, cosicche' e' escluso, in contrasto con il presupposto interpretativo da cui muove il giudice rimettente, che il tribunale previamente adito possa declinare la propria competenza a favore del soppresso ufficio del pretore, ben potendo il giudice unico di primo grado trattenere la causa in decisione. - Sul principio di imparzialita' e buon andamento della pubblica amministrazione, cfr. l'ordinanza n. 30/2000 e le sentenze n. 281/1995 e n. 376/1993; cfr., altresi', in tema di limiti all'attivita' del legislatore, l'ordinanza n. 294/1998 e le sentenze nn. 400/1996 e 163/2000. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  16/07/1997  n. 254  art. 1  num. 2