Ordinanza 491/2000 (ECLI:IT:COST:2000:491)
Massima numero 25829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  27/10/2000;  Decisione del  27/10/2000
Deposito del 14/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Previdenza e assistenza - Pensione di reversibilità - Determinazione delle queote spettanti ai coniugi superstiti - Interpretazione delle norme - Computo nella durata del rapporto matrimoniale del periodo di separazione antecedente il divorzio ed esclusione dell'eventuale convivenza 'more uxorio' precedente la celebrazione del (secondo) matrimonio - Lamentata lesione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, censurato nella parte in cui, ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilita', spettanti al coniuge divorziato o superstite, non esclude dal computo della durata del rapporto matrimoniale il periodo di separazione personale e non include il periodo di convivenza 'more uxorio' precedente la celebrazione del secondo matrimonio. Infatti, non puo' certo ritenersi manifestamente irragionevole, l'aver accomunato convivenza coniugale e stato di separazione - costituendo quest'ultima, in conformita' alla sua natura ed alle sue origini storiche, una semplice fase del rapporto coniugale - mentre rimane punto fermo di tutta la giurisprudenza costituzionale la diversita' tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, in ragione dei caratteri di stabilita', certezza, reciprocita' e corrispettivita' dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale vincolo. Del resto, gli eventuali riflessi negativi del criterio della durata del matrimonio sulla posizione del soggetto economicamente piu' debole, possono e debbono essere superati mediante l'applicazione di altri e differenti criteri concorrenti, quale, 'in primis', quello dello stato di bisogno degli aventi titolo alla pensione di reversibilita'. - V., sulla diversita' tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, 'ex plurimis', la sentenza n. 127/1997; v. anche, sui criteri di ripartizione della pensione di riversibilita', la sentenza n. 419/1999. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte